Questo del bilanciamento degli interessi è un punto debole del sistema. La corte fa riferimento ad un intervento delle DPAs o dei giudici, ma non trovo riferimenti nella direttiva che impediscano invece la richiesta diretta del singolo interessato. A quel punto il gestore del motore dovrebbe effettuare un bilanciamento di interessi fra oblio e diritto all'informazione, bilanciamento che non mi pare gli possa competere e che invece richiederebbe l’intervento di un organo giudicante. Per altro anche nell'attuale sistema adottato dalle DPAs basato sulla modifica del robot.txt il procedimento parte dalla richiesta dell’utente al titolare del trattamento, ma ha come destinatario solitamente il soggetto (in genera giornale) che ha dato inizialmente la notizia e non il motore di ricerca che la indicizza; quindi un soggetto che può meglio avvedersi del bilanciamento di interessi. Tuttavia un merito indiretto della decisione sul punto è quello di valorizzare l’art, 17 della proposta di regolamento, che risulta più chiaro e meglio formulato con riguardo al right to erasure. In tale norma v’è una deroga esplicita riguardo alla libertà di espressione e si fa riferimento all’ordine di un’autorità competente come uno dei casi in cui occorre attivarsi. C’è infine un’attenzione al profilo procedurale circa le modalità di rimozione, con rinvio ai poteri della Commissione a riguardo. Diciamo che se si volesse dare una lettura “politica” della sentenza, essa appare un’anticipazione della norma della proposta UE, realizzata con uno stile tale da fare suggerire che il tanto esecrato “right to erasue” previsto nella proposta è forse la migliore soluzione e quindi le lobbies farebbero meglio a darsi pace. AM On Tue, 13 May 2014 19:12:58 +0200 Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> wrote:
ma come puo' valutarlo Google, a seguito di una richiesta da un privato di rimozione di un link ?
On 13/05/2014 12:47, Alessandro Mantelero wrote:
lo spiega nei paragrafi successivi, in sintesi si tratta del tradizionale criterio del bilanciamento degli interessi.
AM
On Tue, 13 May 2014 12:09:43 +0200 Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> wrote:
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce che, nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, l’elenco di risultati mostri un link verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore oppure, qualora questi non dia seguito alla sua domanda, adire le autorità competenti per ottenere, in presenza di determinate condizioni, la soppressione di tale link dall’elenco di risultati. ... La Corte giudica inoltre che il gestore «estrae», «registra» e «organizza» tali dati nell’ambito dei suoi programmi di indicizzazione, prima di «conservarli» nei suoi server e, eventualmente, di «comunicarli» e di «metterli a disposizione» dei propri utenti sotto forma di elenchi di risultati. Tali operazioni, contemplate in maniera esplicita e incondizionata dalla direttiva, devono essere qualificate come «trattamento», indipendentemente dal fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni diverse dai dati personali.
mi-vi chiedo quali sono le "dtereminate condizioni" per far sopprimere i link ?
vuol dire che notizie tipo queste possono sparire ? http://is.gd/lu4ebI
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