Ciao Deborah, grazie del tuo contrubuto! So che in Creative Commons ciclicamente dovete affrontare le dispute in merito alla clausola NC (e ND) ma, scusa se lo dico brutalmente... ve le siete proprio cercate :-D deborah de angelis <avvdda@gmail.com> writes:
Ciao Giovanni, ho letto con interesse la tua email, perchè come CC Italia, ci stiamo occupando ovviamente di tali questioni nell'ambito del patrimonio culturale.
Già, di tanto in tanto riesco a seguire le vostre peripezie in merito. [...]
1. è possibile redistribuire un'opera in pubblico dominio con una licenza diversa "solo" perché la si codifica semanticamente, con TEI per esempio? NO! Le sei licenze CC possono essere utilizzate solo per stabilire le modalità di utilizzo di un'opera dell'ingegno protetta, una diversa codifica semantica di un'opera non può essere considerata un'opera derivata tutelabile autonomanente.
Ah bene, anche io tenderei a questa interpretazione che esclude la codifica semantica dalla protezione ma ho un dubbio: non è per caso che rientra nella tutela riconosciuta ai marginalia?
2. accademici di tutto il mondo: mi spiegate con parole semplici cosa avete contro l'uso commerciale delle opere in pubblico dominio da voi arricchite e ripubblicate? Lo sapete che così le "vostre" opere non sono più libere, non sono "Free Cultural Works" [4]? Concordo pienamente. Ciò che è in PD dovrebbe rimanere in PD. Pertanto, semmai solo la porzione di opera che arricchisce l'opera in PD potrebbe essere tutelata ma solo se creativa.
Nel caso di un testo codificato in TEI, poi, togliere la parte creativa aggiunta a quella in PD sarebbe automatizzabile. In ogni caso io auspicherei che, soprattutto quando fa parte di una attività finanziata con fondi pubblici o svolta da dipendenti di enti pubblici all'interno della propia mansione, anche i marginalia siano messi liberamente a disposizione (in CC BY-SA magari) di tutti.
3. non sarebbe il caso che progetti finanziati con fondi pubblici producano opere liberamente riutilizzabili, *ovviamente* anche ai fini commerciali? Concordo anche su questo punto. E' ciò che, almeno nell'ambito delle opere delle arti visive (in senso lato) stabilisce l'art. 14 della dir. 2019/790/EU.
--8<---------------cut here---------------start------------->8--- Articolo 14 Opere delle arti visive di dominio pubblico Gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore. --8<---------------cut here---------------end--------------->8--- Intendi questo sopra? (vale solo per le arti visive, e il resto?) Comunque è proprio nella seconda parte dell'articolo che "casca l'asino": 1. aggiungere marginalia ad un'opera in PD costituisce certamente una creazione intellettuale propria dell'autore, basti pensare alle note che accompagnano le ennemila edizioni della Divina Commedia, ognuna rigorosamente tutelata 2. "La Locandiera" di Goldoni in TEI https://github.com/dracor-org/itadracor/blob/master/tei/goldoni-la-locandier... è il risultato di una creazione propria dell'autore soggetto a tutela del copyright?
Sarei lieta di approfondire queste tematiche.
Grazie per la disponibilità Saluti, Giovanni [...] P.S.: le opere in PD hanno bisogno di tanta cura e di essere tenute vive culturalmente, il copyright è una pesantissima palla al piede che non ci possiamo più permettere, almeno per quelle opere. -- Giovanni Biscuolo