Cari tutti,
Caro Carlo,
ho visto ed in linea generale sono d'accordo. Fa anche un certo piacere trovare alcune delle cose sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi.
Sottolineo però un punto a mio modo di vedere interessante.
Intanto il commissario Kroes (ultimo punto della lettera) sembra implicitamente dire che la nostra regola interna [d.legisl. e-commerce, [art. 16 co. 1 lett. b)], secondo cui l'host è tenuto a rimuovere (pena la perdita dell'irresponsabilità) solo su ordine dell'autorità competente, non è compatibile col diritto comunitario, quanto meno se l'autorità impiega 45/60 gg. ad emettere l'ordine ora detto.
D'altra parte questo stesso passaggio della lettera porta a pensare che in Italia (ed in EU) il meccanismo di notice and take down non possa funzionare se non in pregiudizio dei diritti degli uploader. Negli USA - mi pare di aver capito [v. §512 US Code, lett. g)] - il provider che accolga la counternotice gode infatti di una nuova limitazione di responsabilità. Da noi invece no, visto che ormai è al corrente della possibile violazione e dunque può decidere di non rimuovere i contenuti contestati solo a suo rischio e pericolo.
Ciò induce forse ad una terza riflessione. Potrebbe darsi che i provider siano così incentivati ad adottare un atteggiamento remissivo: a rimuovere dunque tutti i contenuti contestati e ad accogliere solo eventuali counternotice che lamentino errori marchiani. Se così fosse, il procedimento davanti ad AGCOM potrebbe diventare più che altro un giudizio di impugnazione (intentato dagli uploader) a fronte di rimozioni ingiustificate. E da questo punto di vista potrebbe risultare paradossalmente utile per difendere interessi (non antagonisti ma occasionalmente) contrari a quelli diretti al rafforzamento della protezione dei diritti d'autore e connessi. In sostanza, uno strumento per far valere (senza incorrere nei costi di un'azione civile) l'applicabilità di libere utilizzazioni anche nei confronti di provider i) troppo timorosi di perdere l'irresponsabilità e ii) protetti da regole nei contratti con gli utenti in virtù delle quali possono rimuovere ciò che vogliono senza dover vantare né fornire giustificazioni.
Mi rendo conto del paradosso e che (per altri difetti che abbiamo provato a segnalare) il procedimento AGCOM è inidoneo a realizzare l'effetto di cui sopra (v. ad es. la mancata indicazione di misure che costringano il provider a ripristinare i contenuti ingiustamente rimossi; oltre naturalmente all'assenza di conseguenze negative per il titolare di diritti che abbia spiccato in origine la notice infondata). Ma forse può essere anche uno spunto per provare a piegare il regolamento a fini più commendevoli di quelli che abbiamo sin qui immaginato.
A presto. Un caro saluto.
Alessandro
Il giorno 10/nov/2011, alle ore 12:55, Blengino ha scritto:
> L'ho solo scorsa... ma mi pare che le richieste di chiarimenti tocchino molti dei punti sollevati dal Centro Nexa: il problema dei destinatari, dei titolari legittimati, delle eccezioni, dei tempi e della discrezionalità... Insomma i problemi che noi abbiamo segnalato ci sono tutti nelle richieste della UE che non mi paiono affatto blande.
> Qui finalmente la lettera (come sempre grazie a Guido ) http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2011/11/Lettera-ue-a-agcom.pdf
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