Confesso una certa sorpresa nel leggere i
commenti e lo strepito legato alla Sentenza 16.07.10.della Corte di Cassazione.
Mi pare si voglia far dire alla Sentenza
di più di quello che è dato leggere, sia da parte dei detrattori della rete,
sia da parte dei difensori della (libera) comunicazione on-line (tra i quali mi
annovero). Può darsi sia un mio limite, ma nelle motivazioni della Suprema Corte
non vedo altro che alcune condivisibili e pacifiche argomentazioni tecniche e
non trovo cenno alcuno alla libertà di espressione, ovvero al prevalere di tale
libertà su altri maggiori o minori diritti della persona, nè trovo vi sia una
particolare difesa della rete e delle sue prerogative.
E’ una buona sentenza, che amplia
gli argomenti già presenti nella costante giurisprudenza di legittimità sulla
portata dell’art.57 c.p.
Per quanto a me noto ( salvo forse qualche
svista giurisprudenziale isolata) tale ipotesi di reato non ha mai trovato
applicazione al di fuori della “stampa” come definita dall’art.1
della L.47/48 : “Sono considerate
stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche
o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo
destinate alla pubblicazione.” Non è la radio, non è la
televisione non è internet. E’
Nel 1975, con la L. n°103, la figura del
direttore responsabile si estende ai direttori dei TG e dei Giornaliradio. Non così
il reato di cui all’art. 57 che è e rimane legato alla “stampa”.
Nel 1990 con la L.223, l’art. 30 prevede per la televisione una norma
simile al reato di omesso controllo. Dunque non è il 57 c.p. ma un nuovo
identico reato ad hoc per la TV che il T.U.AMV del dopo Romani ha mantenuto.
Nel 2001 la L. 62 include nella
definizione di “prodotto editoriale”
il prodotto realizzato ...su
supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione
di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti
discografici o cinematografici. e viene esteso l’obbligo di
indicazione del direttore responsabile e di registrazione. La norma pare
preludere ad una regolamentazione del Web che però, grazie a Dio ed al Web, non
avviene. La previsione rimane relegata a fini amministrativi e, seppur sia
norma perniciosa e pericolosa, la stessa non autorizza ad estendere la
responsabilità per omesso controllo. La sentenza ribadisce il concetto assodato
in giurisprudenza.
Dunque la sentenza si limita a dire ciò
che appare evidente: la responsabilità per omesso controllo del responsabile di
un sito web, o meglio del direttore responsabile di un prodotto editoriale sul
web non è sanzionata dall’art. 57 c.p. che è, allo stato, riferito solo
alla stampa, come intesa dalla legge del ‘48.
Per dar forza alle ragioni di tassatività
che impongono l’inapplicabilità del reato erroneamente contestato, la
Corte si limita a descrivere ragioni , come dire, formali e fattuali. Non vi è
una difesa del web in termini di pluralismo, di libertà di espressione, di
libera circolazione delle idee. Gli argomenti sono argomenti di fatto: la
stampa della pagina web non è la stampa come intesa dal legislatore del 48! Le
modalità di trasmissione sono diverse dalla televisione e dal giornale! Tutte considerazioni
(piuttosto evidenti) da cui è difficile trarre l’idea di una profonda
difesa della libertà di espressione in rete.
La Sentenza cita poi il D.L.vo 70/2003, ma
solo per trarre da tale normativa un ulteriore conferma dell’inapplicabilità,
in via analogica, di una ipotesi di reato che di fatto impone un controllo
preventivo.
Insomma, dire che la Corte ha difeso la
libertà in rete mi pare un pò eccessivo, così come è risibile sostenere che con
questa sentenza si è negato al web lo status di organo di seria informazione.
Semplicemente la Corte si limita a dire: “Allo stato.. "il sistema" non prevede la
punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio)
del direttore di un giornale on line”.
Se fossi un detrattore della rete direi
che mi viene in mente l’aneddoto inglese dell’uomo che si tuffò
nudo nella fontana di Hide Park: l’accusa di aver violato la disposizione
che proibisce di indossare abbigliamenti contrari al buon costume non potè
trovare applicazione. L’uomo infatti era nudo, dunque non indossava abiti
sconvenienti. E’ il principio di tassatività.
Non è così, ma la sentenza non mi manda in
estasi.
Carlo
Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per
conto di Paolo Brini
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010
14.24
A: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] su un certo
"ragionare" in merito al Web
Un pezzo molto divertente, una rosicata pazzesca
dall'inizio alla fine che mi ha fatto fare belle ghignate mentre in Polaris si
teme il caos che dominerà la blogosfera e ci si compiace neanche tanto
velatamente della catastrofe apocalittica che la sentenza della Cassazione
provocherà a tutti i blog del globo terracqueo. :) Grazie per averlo condiviso.
Comunque la sentenza della Cassazione a cui si riferisce stabilisce (ad
abundantiam, visto che nella fattispecie non esiste proprio alcun documento che
attesti alcuna diffamazione da parte di alcun commento di alcun lettore!) che
non è punibile per omesso controllo DEI COMMENTI INSERITI DAI LETTORI (quindi
non degli articoli pubblicati, come in Polaris *non* si chiarisce adeguatamente)
il direttore responsabile di una testata sul www, in pieno accordo con la
Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE). Sono leggi che sono state
implementate in tutti i Paesi Membri più o meno da 7-8 anni a questa parte e
finora l'Armageddon della blogosfera non è giunto, anzi Internet (e non solo il
web) e il mercato interno hanno prosperato grazie alla limitazione di
responsabilità degli intermediari per i contenuti immessi dagli utenti.
Immagino però che siano leggi che bruciano per gli amanti del controllo totale
ad ogni costo e di coloro che non credono che da quello che definiscono
"Caos" possa nascere alcunché di innovativo e/o di
"positivo". Questi probabilmente non mancherenno di fare pressioni
ora che la Commissione ha aperto il processo di revisione della Direttiva.
Secondo me ci hanno scritto bei pezzi chiarificatori Pierani (che pure esprime
qualche perplessità e preoccupazione), Quintarelli e Fulvio Sarzana di
Sant'Ippolito.
<http://blog.quintarelli.it/blog/2010/10/sulla-responsabilit%C3%A0-dei-direttori-di-testate-online-e-blogger.html>
<http://pierani.wordpress.com/2010/10/03/secondo-la-cassazione-oltre-a-blog-e-forum-neanche-i-direttori-di-testate-online-registrate-rispondono-di-omesso-controllo-ma-ce-di-piu/>
Per coerenza con le apocalittiche previsioni di Polaris, cito i Megadeth,
"Rust in Peace... Polaris". :)
<http://www.youtube.com/watch?v=3hVqpjZ8qWM>
Ciao,
Paolo
Il 04/10/2010 10:15, J.C. DE MARTIN ha scritto:
Condivido con voi il fondo anomimo
"Polaris" di "Domenica" (inserto culturale
del Sole24ore) di ieri (in allegato, visto che non lo trovo online).
E' infatti un esempio pressoche' perfetto di un certo modo di scrivere
su Internet in Italia. Ovvero, se si parla di Internet sembra che valga
una regola non scritta secondo la quale si e' autorizzati a mettere insieme
alcune immagini piu' o meno suggestive senza alcun rispetto per la logica.
O meglio: sicuramente voi siete piu' bravi di me, ma io non sono proprio
riuscito
a districare l'arguto (almeno nelle intenzioni),
ma, a mio avviso, confusissimo testo.
Sulla prima pagina di uno degli inserti culturali di maggior prestigio
fa un certo effetto.
juan carlos
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