Confesso una certa sorpresa nel leggere i commenti e lo strepito legato alla Sentenza 16.07.10.della Corte di Cassazione.

 

Mi pare si voglia far dire alla Sentenza di più di quello che è dato leggere, sia da parte dei detrattori della rete, sia da parte dei difensori della (libera) comunicazione on-line (tra i quali mi annovero). Può darsi sia un mio limite, ma nelle motivazioni della Suprema Corte non vedo altro che alcune condivisibili e pacifiche argomentazioni tecniche e non trovo cenno alcuno alla libertà di espressione, ovvero al prevalere di tale libertà su altri maggiori o minori diritti della persona, nè trovo vi sia una particolare difesa della rete e delle sue prerogative.

 

E’ una buona sentenza, che amplia gli argomenti già presenti nella costante giurisprudenza di legittimità sulla portata dell’art.57 c.p.

 

Per quanto a me noto ( salvo forse qualche svista giurisprudenziale isolata) tale ipotesi di reato  non ha mai trovato applicazione al di fuori della “stampa” come definita dall’art.1 della L.47/48 : “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.”  Non è la radio, non è la televisione non è internet. E’ la stampa. Punto.  E’ infatti nella medesima legge del 1948 che all’art. 3 compare la figura del direttore responsabile del giornale e del periodico. L’art. 57 è un reato, colposo,  proprio di questi soggetti in posizione di garanzia.

 

Nel 1975, con la L. n°103, la figura del direttore responsabile si estende ai direttori dei TG e dei Giornaliradio. Non così il reato di cui all’art. 57 che è e rimane legato alla “stampa”. Nel 1990 con la L.223, l’art. 30 prevede per la televisione una norma simile al reato di omesso controllo. Dunque non è il 57 c.p. ma un nuovo identico reato ad hoc per la TV che il T.U.AMV del dopo Romani ha mantenuto.

 

Nel 2001 la  L. 62 include nella definizione di “prodotto editoriale”   il prodotto realizzato ...su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. e viene esteso l’obbligo di indicazione del direttore responsabile e di registrazione. La norma pare preludere ad una regolamentazione del Web che però, grazie a Dio ed al Web, non avviene. La previsione rimane relegata a fini amministrativi e, seppur sia norma perniciosa e pericolosa, la stessa non autorizza ad estendere la responsabilità per omesso controllo. La sentenza ribadisce il concetto assodato in giurisprudenza.

 

Dunque la sentenza si limita a dire ciò che appare evidente: la responsabilità per omesso controllo del responsabile di un sito web, o meglio del direttore responsabile di un prodotto editoriale sul web non è sanzionata dall’art. 57 c.p. che è, allo stato, riferito solo alla stampa, come intesa dalla legge del ‘48.

 

Per dar forza alle ragioni di tassatività che impongono l’inapplicabilità del reato erroneamente contestato, la Corte si limita a descrivere ragioni , come dire, formali e fattuali. Non vi è una difesa del web in termini di pluralismo, di libertà di espressione, di libera circolazione delle idee. Gli argomenti sono argomenti di fatto: la stampa della pagina web non è la stampa come intesa dal legislatore del 48! Le modalità di trasmissione sono diverse dalla televisione e dal giornale! Tutte considerazioni (piuttosto evidenti) da cui è difficile trarre l’idea di una profonda difesa della libertà di espressione in rete.  

 

La Sentenza cita poi il D.L.vo 70/2003, ma solo per trarre da tale normativa un ulteriore conferma dell’inapplicabilità, in via analogica,  di una ipotesi di reato che di fatto impone un controllo preventivo.

 

Insomma, dire che la Corte ha difeso la libertà in rete mi pare un pò eccessivo, così come è risibile sostenere che con questa sentenza si è negato al web lo status di organo di seria informazione.

 

Semplicemente la Corte  si limita a dire: “Allo stato.. "il sistema" non prevede la punibilità ai sensi dell'art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line”.

 

Se fossi un detrattore della rete direi che mi viene in mente l’aneddoto inglese dell’uomo che si tuffò nudo nella fontana di Hide Park: l’accusa di aver violato la disposizione che proibisce di indossare abbigliamenti contrari al buon costume non potè trovare applicazione. L’uomo infatti era nudo, dunque non indossava abiti sconvenienti. E’ il principio di tassatività.

 

Non è così, ma la sentenza non mi manda in estasi.

 

Carlo

 

 

 


Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Paolo Brini
Inviato: lunedì 4 ottobre 2010 14.24
A: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] su un certo "ragionare" in merito al Web

 

Un pezzo molto divertente, una rosicata pazzesca dall'inizio alla fine che mi ha fatto fare belle ghignate mentre in Polaris si teme il caos che dominerà la blogosfera e ci si compiace neanche tanto velatamente della catastrofe apocalittica che la sentenza della Cassazione provocherà a tutti i blog del globo terracqueo. :) Grazie per averlo condiviso.

Comunque la sentenza della Cassazione a cui si riferisce stabilisce (ad abundantiam, visto che nella fattispecie non esiste proprio alcun documento che attesti alcuna diffamazione da parte di alcun commento di alcun lettore!) che non è punibile per omesso controllo DEI COMMENTI INSERITI DAI LETTORI (quindi non degli articoli pubblicati, come in Polaris *non* si chiarisce adeguatamente) il direttore responsabile di una testata sul www, in pieno accordo con la Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE). Sono leggi che sono state implementate in tutti i Paesi Membri più o meno da 7-8 anni a questa parte e finora l'Armageddon della blogosfera non è giunto, anzi Internet (e non solo il web) e il mercato interno hanno prosperato grazie alla limitazione di responsabilità degli intermediari per i contenuti immessi dagli utenti.

Immagino però che siano leggi che bruciano per gli amanti del controllo totale ad ogni costo e di coloro che non credono che da quello che definiscono "Caos" possa nascere alcunché di innovativo e/o di "positivo". Questi probabilmente non mancherenno di fare pressioni ora che la Commissione ha aperto il processo di revisione della Direttiva.

Secondo me ci hanno scritto bei pezzi chiarificatori Pierani (che pure esprime qualche perplessità e preoccupazione), Quintarelli e Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito.
<http://blog.quintarelli.it/blog/2010/10/sulla-responsabilit%C3%A0-dei-direttori-di-testate-online-e-blogger.html>
<http://pierani.wordpress.com/2010/10/03/secondo-la-cassazione-oltre-a-blog-e-forum-neanche-i-direttori-di-testate-online-registrate-rispondono-di-omesso-controllo-ma-ce-di-piu/>

Per coerenza con le apocalittiche previsioni di Polaris, cito i Megadeth, "Rust in Peace... Polaris". :)
<http://www.youtube.com/watch?v=3hVqpjZ8qWM>

Ciao,
Paolo



Il 04/10/2010 10:15, J.C. DE MARTIN ha scritto:

 Condivido con voi il fondo anomimo "Polaris" di "Domenica" (inserto culturale
del Sole24ore) di ieri (in allegato, visto che non lo trovo online).

E' infatti un esempio pressoche' perfetto di un certo modo di scrivere
su Internet in Italia. Ovvero, se si parla di Internet sembra che valga
una regola non scritta secondo la quale si e' autorizzati a mettere insieme
alcune immagini piu' o meno suggestive senza alcun rispetto per la logica.

O meglio: sicuramente voi siete piu' bravi di me, ma io non sono proprio riuscito
a districare l'arguto (almeno nelle intenzioni),
ma, a mio avviso, confusissimo testo.

Sulla prima pagina di uno degli inserti culturali di maggior prestigio
fa un certo effetto.

juan carlos







 
 
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