Cari tutti, una domanda da molto lontano (Brasile). Quanto credete che l'Italia possa andare avanti in condizioni di questo genere? E' quasi commovente leggere di persone che spendono energie e tempo ad analizzare le vicende giuridiche del regolamento AGCOM, in ultimo la sentenza della Corte Costituzionale. Si fa fatica a spiegare e a tradurre in un inglese leggibile ciò che è accaduto agli osservatori stranieri, e sono insopportabili gli errori e i cavilli di manzoniana memoria per i quali il TAR e la Corte Costituzionale sono giunti a un verdetto così' assurdo. Esiste ancora una certezza, anche minima, del diritto, nel nostro Paese? A me pare francamente di no. Ci mancava solo il diritto d'autore a dimostrare una verità ormai sotto gli occhi di tutti. 'Tanto rumore per nulla', come giustamente scriveva Pollicino. Un caro saluto, Giuseppe Il giorno 8 dicembre 2015 15:34, Marco Ricolfi < marco.ricolfi@studiotosetto.it> ha scritto:
concordo
*Da:* nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto: nexa-bounces@server-nexa.polito.it] *Per conto di *Francesco Pizzetti *Inviato:* martedì 8 dicembre 2015 15:42 *A:* Marina Caporale; nexa@server-nexa.polito.it *Oggetto:* [nexa] R: sentenza corte cost. diritto d'autore (l'unico "bocciato" è il TAR????)
Direi che ordinanza (quasi suicida) ha consentito a Corte di non decidere
Credo la Corte abbia colto a volo tutto questo anche per non decidere.E questo fa riflettere molto su posizione Agcom,sotto ogni profilo.Io continuo a pensare Agcom non abbia base normativa adeguata e regolamento sia illegittimo per violazione riserva legge
Inviato dal mio dispositivo Samsung
-------- Messaggio originale -------- Da: Marina Caporale <marina.caporale@unibo.it> Data: 08/12/2015 13:13 (GMT+01:00) A: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: [nexa] sentenza corte cost. diritto d'autore (l'unico "bocciato" è il TAR????)
...A prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della ricostruzione del quadro
normativo e della interpretazione datane dal rimettente, è evidente che nessuna delle disposizioni
impugnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere
regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi
davanti al TAR. Esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta delle previsioni sopra
esaminate, che non risulta coerentemente o comunque adeguatamente argomentata.
MA
...In definitiva, l’ordinanza nel suo insieme non chiarisce sufficientemente se intende ottenere
una pronuncia ablativa o una pronuncia additivo-manipolativa e, per costante giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis sentenza n. 228 del 2014; ordinanza n. 214 del 2011), ciò preclude l’esame nel merito
della questione determinandone l’inammissibilità (ex plurimis ordinanze n. 101 del 2015; n. 21 del 2011,
n. 91 del 2010 e n. 269 del 2009).
Marina Caporale Professore a contratto Diritto dell'informazione http://www.unibo.it/docenti/marina.caporale
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