Stefano,

la "bottom line" del ragionamento è, grosso modo, quella che suggerisci tu, e corrisponde alla distinzione tra provider "attivo" e provider "passivo" individuata da parte della giurisprudenza. Ma secondo me serpeggia sempre un equivoco di fondo quando si affronta il tema della responsabilità del provider, ovvero che esista una responsabilità "del provider" in quanto tale, che è inesistente in termini di diritto positivo quanto una responsabilità "del giornalista", "dell'avvocato" o "dell'insegnante" in quanto tale. Concentrare la propria attenzione sul "soggetto" invece che sull'"oggetto" del comportamento equivale, parafrasando il famoso proverbio cinese, a guardare il dito invece della luna.

Il regime di responsabilità del provider previsto dalla legge compone un mosaico costituito da ipotesi diverse: alcune tipizzate (mere conduit, caching e hosting), soggette a condizioni diverse e alle quali si applicano regole specifiche; altre non tipizzate (content providing, indexing, ecc.), in relazione alle quali trovano applicazione di volta in volta i principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale previsti dal codice civile.

Tentare di formulare una "teoria delle superstringhe" relativa alla responsabilità de provider (come inopinatamente ha cercato di fare a volte la giurisprudenza, e come evita invece accuratamente di fare il Tribunale di Milano nel caso che stiamo commentando) mi sembra per un verso molto ambizioso, per un altro pericoloso in termini giuridici, perché rischia di condurre fuori strada in un ambito, come il diritto, dominato dai distinguo e dalle eccezioni alla regola. 

Ciao,

Giorgio



Il giorno 07 aprile 2011 20:10, Stefano Quintarelli <stefano@quintarelli.it> ha scritto:
Grazie Giorgio
Io mi sono scervellato a lungo su come tracciare un confine che possa essere oggettivo (ovvero che offra il massimo grado di oggettività) e sono arrivato a pensare cio': imho certamente non sei responsabile se non entri nel merito/trattamento neppure automatico del contenuti/payload. (penso alle telco, anche)
Diversamente, fai pure il tuo business ma rischi qualche valutazione di merito che potrebbe non piacerti.
Ciao, s.



------- Original message -------
From: Giorgio Spedicato <avv.giorgiospedicato@gmail.com>
To: stefano@quintarelli.it
Cc: fabio.forno@gmail.com, nexa@server-nexa.polito.it
Sent: 7.4.'11,  18:13

Condivido totalmente le osservazioni di Marco e Stefano Quintarelli.

In punto di diritto, chi ha letto la decisione del Tribunale di Milano si
sarà accorto che - diversamente da quanto accade fin troppe volte - era
corretta e ben argomentata. Non sono pertanto d'accordo con il commento di
Guido pubblicato ieri su Punto Informatico, il quale osserva che "[u]na
sequenza di tre parole, senza nessun collegamento logico né punteggiatura,
su una pagina bianca e poco sotto un campo di ricerca, nel 2011, non
costituiscono una frase di senso compiuto né, tantomeno, una frase di
contenuto offensivo". E' evidente, al contrario, che tre parole senza
punteggiatura come "Tizio Caio truffatore" o "Sempronia Mevia sgualdrina",
anche nel 2011, sono offensive e del tutto idonee, in presenza del requisito
soggettivo, a fondare una responsabilità penale per ingiuria o diffamazione
(detto che, nel caso in questione, si discuteva di responsabilità civile, e
non penale).

Quanto all'osservazione di Stefano Quintarelli, sono circa 10 anni che
sostengo che la normativa in materia di responsabilità del provider (e,
soprattutto, la sua interpretazione ad opera della giurisprudenza) invoglia
inevitabilmente i provider a tenere atteggiamenti "pilateschi". Certo è, a
mio parere, che l'approccio "prendiamocela con Google" è inaccettabile
almeno quanto l'approccio "Google deve essere irresponsabile perché sennò si
attenta alla libertà della Rete", che suona un po', questo si, capzioso e
strumentale, oltre che infondato.

Giorgio







Il giorno 07 aprile 2011 14:11, Stefano Quintarelli
<stefano@quintarelli.it>ha scritto:


Tempo fa avevo fatto una provocazione su "quando l'acqua diventa vino".

È sufficiente dire che una cosa è processata in automatico, ovvero senza un
umano che interviene, per invocare una esenzione di responsabilità?

Andando avanti, le capacità semantiche e analitiche dei sistemi saranno
superiori a quelle di un umano. Chi e' responsabile se il sistema fa
affermazioni apologetiche di reato ?

Se la risposta fosse "nessuno", sarebbe un grande incentivo a realizzare e
polarizzare (anche non algoritmicamente, andando avanti) tale sistema.

Pensiamo a politica di regime o a informatica su mercati finanziari.

Per me la questione non  è risolvibile se di entra nel merito.

Se entri nel merito e processi il payload e non solo le buste, imho, devi
essere responsabile, sia che il lavoro lo faccia tu, che lo faccia un tuo
dipendente, sua che lo faccia una tua macchina.

Imho


------- Original message -------

From: Fabio Forno <fabio.forno@gmail.com>
To: marcoscialdone@gmail.com
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Sent: 7.4.'11,  12:23

2011/4/7 marco scialdone <marcoscialdone@gmail.com>:

Ciao Fabio,

al di là delle considerazioni giuridiche, una mia curiosità personale: se
digitando Bluendo,Google suggest lo avesse abbinato automaticamente a
"fregatura" o "truffa", tu come imprenditore che opera in Rete avresti
accettato serenamente la cosa o avresti chiesto a google di rimuovere
l'abbinamento?


Ragionamento imho capzioso. La risposta è ovvia, ma ogni principio per
quanto buono può portare in determinate condizioni a conseguenze
indesiderate con cui bisogna imparare a convivere per salvaguardare il
principio stesso

--
Fabio Forno,
jabber id: ff@jabber.bluendo.com
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