Il giorno 08 aprile 2011 19:30, Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com> ha scritto:
Non ritengo sia così, e per dimostrarlo è sufficiente constatare che "mere conduit" non compare in alcuna altra parte della direttiva. Pertanto la definizione di mere conduit non può che essere la totalità del punto 1 dell'articolo 12, non un pezzetto troncato, che non definisce esaustivamente il mere conduit.


Ok, proviamo con l'analisi logica del testo.

Premettendo che l'art. 12 tutto è rubricato "Semplice trasporto (mere conduit)", osservo che l'art 12.1 recita:

"Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse".

Per semplicità possiamo ridurre la complessità della frase a questa: "nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente in x, o in y, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:
a) non faccia 1;
b) non faccia 2;
c) non faccia 3".

Ora, le azioni 1, 2 e 3, sono una parte della definizione del servizio della società dell'informazione consistente in x o y? O sono invece solo le condizioni ("a condizione che egli") alle quali, il prestatore che fornisce il servizio x o y non è responsabile delle informazioni trasmesse? E se noi vogliamo capire qual è il servizio della società dell'informazione di cui parla la norma ("mere conduit") dobbiamo leggere x e y insieme alle condizioni che escludono la responsabilità per x e y? O dobbiamo limitarci a leggere x e y? La risposta a queste domande domande mi sembra self evident. Se non lo è, credo di non avere altri strumenti argomentativi a mia disposizione e alzo fin d'ora bandiera bianca :-)


 
Per di più, troncare il punto 1 prima di a, b e c non darebbe una definizione di senso compiuto, perché allora QUALSIASI servizio nella società dell'informazione sarebbe mere conduit, in quanto qualsiasi servizio è definibile come trasmissione di informazioni immesse dal destinatario del servizio stesso (fosse anche solo un byte, o un'interazione di un click) con o senza origine della trasmissione, con o senza selezione del destinatario, e infine, soprattutto, con o senza la selezione o modifica delle informazioni trasmesse.


Non mi sembra, francamente, che qualsiasi servizio della società dell'informazione sia (recte, consista in) mere conduit. Ad esempio, la memorizzazione stabile di informazioni non è evidentemente qualificabile come mere conduit (diversamente, l'art. 14 non avrebbe senso). Probabilmente, tuttavia, è vero che una gran parte dei servizi della società dell'informazione implica anche un mere conduit di informazioni. Ma non capisco dove sia l'assenza di senso compiuto della definizione di mere conduit. Ribadisco quanto ho implicitamente osservato sopra, ovvero che ho la sensazione che tu sovrapponga il concetto di definizione di mere conduit con il diverso concetto di condizioni di esclusione di responsabilità per il mere conduit. E' solo la mia sensazione, ovviamente.

 
La direttiva copre i servizi della società dell'informazione come definiti dalla 98/34/EC e come peraltro ribadito nel recital 17.



Si, come ho già detto sono d'accordo, ma quello è l'oggetto generale della direttiva, non degli articoli sulla responsabilità del prestatore intermediario. Diversamente, chiediti perché, ad esempio, l'art 4 della direttiva sull'assenza di autorizzazione preventiva faccia riferimento ad un generico servizio della società dell'informazione e l'art. 12 (come il 13 e il 14) faccia riferimento ad un "servizio della società dell'informazione consistente nel (...)". In diritto le parole non sono neutre, hanno un peso.  


 
Le esenzioni di responsabilità per i prestatori di servizi sono appunto definiti dagli articoli che citi, ed infatti la mia domanda è perché ritieni che l'autocompletamento di Google non rientri nei servizi di cui all'art. 12 (essendo conforme alla definizione, fatti salvi i dubbi del punto c) o a quelli dell'art. 15 (essendo ancora una volta conforme tecnicamente alla definizione - ma su questo il tribunale in effetti ha ribadito che ci rientra).


Perché, come ho spiegato sopra, la condizione di cui alla lettera c) [come le due condizioni sub a) e b)] non fanno parte della definizione di mere conduit e perchè il servizio autocomplete non consiste:
- né nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio (le informazioni le suggerisce, e dunque fornisce, Google, non il destinatario del servizio, sennò Google lo chiamerebbe etero-complete, non auto-complete);
- né nel fornire un accesso alla rete di comunicazione (fattispecie che ovviamente non rileva in alcun modo in questo caso)
- né nella memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse (perché l'autocomplete non consiste, ma al massimo implica, memorizzazione di informazioni, consistendo invece nella fornitura di informazioni da parte di Google)

 
Quello che sostengo è che l'autocomplete sia un servizio di mere conduit in quanto, con una semplice analisi (per lo meno da quello che ci fa sapere Google sul funzionamento del sistema) soddisfa tutti i criteri: trasmette su una rete di comunicazioni informazioni fornite da un destinatario del servizio, non dà origine alla trasmissione, non seleziona il destinatario e (ma qui c'è il grosso dubbio!) non seleziona e non modifica le informazioni trasmesse. Il serio mio dubbio è sul punto c), in quanto lo stesso Google si è "vantato" di operare una discriminazione che a mio avviso implica una selezione delle informazioni.


Credo di aver già risposto esaustivamente sopra. 
 

Nel recital 42 a mio avviso si chiarisce chi sono i destinatari della direttiva ai fini dell'esenzione di responsabilità mettendo bene in chiaro che ci rientrano i prestatori di servizi quali proxy, VPN, hosting trasparente, "hosting" serverless ecc. Un chiarimento benvenuto (e profetico, vista l'importanza attuale assunta da questi sistemi) e che è un'ulteriore testimonianza di quanto bene questa direttiva sia stata scritta (peraltro, ma potrei sbagliarmi, nel momento in cui fu scritta la direttiva, il concetto di portali oppure siti senza server era ancora molto embrionale - ed ora i nodi che partecipano a questi sistemi rientrano pienamente nell'esenzione di responsabilità, soddisfacendo tutti i criteri per essa). Un esempio in cui la genericità della direttiva si dimostra più un pregio che un difetto.


Il mio riferimento al considerando 42 (che in realtà fa riferimento sia al mere conduit che al caching, ma non anche all'hosting) serviva a chiarire perché, a parere mio, il mere conduit viene interpretato normalmente in modo restrittivo come fornitura di accesso alle informazioni. Il considerando 42 recita infatti: "Le deroghe alla responsabilità (...) riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione". Nella frase, come si può leggere, l'accento è sostanzialmente posto sull'attivazione e la fornitura di accesso ad una rete di comunicazione. Ad ogni modo, i considerando sono solo strumenti interpretativi, e non hanno portata precettiva: le risposte alle domande di questo lunghissimo thread sono nelle norme, non nei considerando. 

 
Non sono d'accordo, se tu realizzi un sito web devi esplicitamente creare le condizioni per una corretta indicizzazione, e in qualsiasi momento puoi comunque ripensarci ed interrompere l'indicizzazione...


Ancora, mi sembra che tu confonda il "come" Google trae le informazioni per realizzare il servizio di autocomplete  (analizzando le query di ricerca pregresse dei propri utenti) con il "cosa" sia il servizio autocomplete. Il servizio di autocomplete è quello che quando l'utente digita "Tizio Caio" fornisce il suggerimento "truffatore". Il suggerimento "truffatore" lo fornisce Google (ed è per questo che non c'è hosting), che ha deciso - per libera scelta imprenditoriale, come giustamente osservava Marco Scialdone - di predisporre il servizio. Che il suggerimento "truffatore" sia fondato sulla disistima nutrita da Google nei confronti di Tizio Caio, ovvero sia il risultato della vox populi (l'insieme delle query di ricerca dei suoi utenti), non impatta minimamente, da un punto di vista giuridico, sulla qualificazione della fattispecie (né, probabilmente, sul giudizio di esenzione dalla responsabilità).
 
Ciao,
Giorgio