On Wed, Jan 12, 2022 at 12:44:03PM +0000, deborah de angelis wrote:
Nel settore GLAM (Gallerie, Biblioteche, Archivi e Musei), che è quello che riguarda la segnalazione del Louvre, anche a seguito dell'art. 14 della Dir. 790/2019/EU, nel caso in cui la riproduzione digitale riguardi un'opera dell'arte visiva che è caduta in pubbico dominio, il materiale derivante dalla riproduzione (surrogato digitale), se non originale di per sè, dovrà essere anch'esso di pubblico dominio.
Su questo punto specifico, mi pare di ricordare (da mie ricerche personali di un paio di anni fa) che l'asino caschi proprio sulla condizione "se non originale di per se" (in inglese da https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj : "unless the material resulting from that act of reproduction is original in the sense that it is the author's own intellectual creation"). I fotografi considerano in generale che le foto siano protette dal diritto d'autore anche solo per la originalità conferita dalle scelte di esposizione e inquadratura. La risultante tra questa posizione e l'art. 14 mi pare sia tuttora una zona grigia di diritto d'autore che varia da paese a paese. Questo recente articolo divulgativo del IP Helpdesk della EC (quindi potenzialmente "di parte"...) sembra confermarlo: https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/about-a... Se questa dovesse essere tuttora la situazione, purtroppo non possiamo quindi concludere che in generale le foto digitale di opere di dominio pubblico siano esse stesse di dominio pubblico. Se qualcuno è a conoscenza di case law europea recente sull'argomento sono interessatissimo ad avere i riferimenti. Grazie anticipatamente, -- Stefano Zacchiroli . zack@upsilon.cc . upsilon.cc/zack _. ^ ._ Full professor of Computer Science o o o \/|V|\/ Télécom Paris, Polytechnic Institute of Paris o o o </> <\> Co-founder & CTO Software Heritage o o o o /\|^|/\ Former Debian Project Leader & OSI Board Director '" V "'