Grazie per la segnalazione della decisione. Soltanto due precisazioni, seppur abbastanza ovvie. La prima, in relazione a quanto scrive Thomas, per chiarire che la Corte costituzionale non ha il potere di blindare la costituzionalità di una norma dichiarandola, seppure a contrario, costituzionale. Nelle sentenze di rigetto (questa è invece di accoglimento) infatti si pronuncia soltanto sulla specifica questione come postagli dal giudice a quo, lasciando impregiudicata la possibilità che un altro giudice gli ripresenti un'altra questione di costituzionalità sulla stessa legge. Il fatto che si sia pronunciata soltanto su parte della normativa oggetto del giudizio non può in nessun caso portare a ritenere che la restante parte sia costituzionale, ma si deve all'applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per quanto riguarda il merito della decisione, questa deve essere contestualizzata all'interno del giudizio di costituzionalità in via principale che vede confrontarsi lo Stato e le Regioni in merito, nella stragrande maggioranza delle volte, ad una legge regionale che lo Stato considera aver interferito nella competenza esclusiva che l'art. 117 della Costituzione gli assegna in alcune materie. In questo caso non vi sono dubbi, alla luce del tenore letterale delle disposizioni oggetto di impugnazione, che la legge regionale abbia travalicato i limiti contenustici che la Costituzione pone alle Regioni sul piano della funzione legislativa, in quanto essa ha legiferato in materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Da ciò l'inevitabile annullamento della legge regionale in parte de qua. Cari saluti ed a presto o. ----- Messaggio originale ----- Da: "Thomas Margoni" <Thomas.Margoni@unitn.it> A: nexa@server-nexa.polito.it Inviato: Lunedì, 29 marzo 2010 2:08:41 GMT +01:00 Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna Oggetto: Re: [nexa] R: Re: Corte Costituzionale - open source - 122-10 Concordo con Francesco, la norma e' carente di qualunque senso, se non di quello di essere dichiarata incostituzionale per violazione delle competenze primarie... Oppure ha la funzione di far dichiarare dalla Corte Costituzionale che tale tipo di legislazione regionale (a parte i due articoli dichiarati incostituzionali --e superflui) e' costituzionale! ;-) th ________________________________________ From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of Marco Berte [marco.berte@dirittodellarete.net] Sent: Monday, March 29, 2010 12:09 AM To: francesco@micozzi.it Cc: nexa@server-nexa.polito.it Subject: Re: [nexa] R: Re: Corte Costituzionale - open source - 122-10 Personalmente penso che chi ha inserito la norma in questi termini non si è nemmeno posto il problema del potenziale contrasto costituzionale perchè la norma è assolutamente "secca" nell'escludere l'applicazione del 171 bis Il giorno 28 marzo 2010 23.43, Francesco Paolo Micozzi <francesco@micozzi.it<mailto:francesco@micozzi.it>> ha scritto: Il 28/03/10 22.58, Marco Scialdone ha scritto:
Non sono d'accordo francesco. Come giustamente a mio avviso sottolinea la sentenza l'abusività è ben possibile in caso di violazione delle condizioni di licenza.
M.
Ho trovato il testo «Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di tutela del diritto d'autore). » Questa norma viene inserita tra i principi generali. E' ovvio che così come è posta è incostituzionale. Tuttavia ritengo che sia una norma "sfuggita" dalle righe dei lavori preparatori. Innanzitutto perché non mi pare sia stato azzeccato inserirla tra i principi generali, ed in secondo luogo perché si riferisce ad uno degli eventuali effetti di una licenza libera (penso alla GNU/GPL). Ora riesco a porre meglio la mia considerazione: tenuto conto di una licenza libera, come la GNU/GPL,... quella norma è assolutamente inutile posto che l'art. 171 bis non si applicherebbe, o troverebbe applicazione in una serie limitatissima di casi: ossia in quei casi in cui la CESSIONE di sw libero avvenga ABUSIVAMENTE ed a scopo di profitto... saluti francesco -- Avv. Francesco Paolo Micozzi 09128 Cagliari - Via Domenico Cimarosa, 32 tel. +39 070 658 478 - fax +39 070 6851 640 email: francesco@micozzi.it<mailto:francesco@micozzi.it> PEC: micozzi@legalmail.it<mailto:micozzi@legalmail.it> P-blog: www.micozzi.it<http://www.micozzi.it/> _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it<mailto:nexa@server-nexa.polito.it> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa