Il dibattito circa l’opportunità di utilizzare il diritto della regolazione (e.g. separazione tra platform utilities e servizi alla Warren) o della concorrenza - o entrambi - per governare le piattaforme tecnologiche é aperto da tempo. Entrambi sono applicabili e già applicati a queste fattispecie. Come?
I dati sono dei beni e dunque il loro accumulo e utilizzo sono oggetto della medesima analisi anti-concorrenziale applicabile a qualunque altro prodotto o servizio cosi’ come a qualunque altro intervento regolamentare. Tuttavia, la natura dei data (raw vs data set vs big data pricing algoritmo) e how, by whom, and on what subjects the data is processed muta e dunque la applicazione delle regole varia e richiede una analisi case-by-case.
On 22 Apr 2019, at 14:58, Giacomo <giacomo@tesio.it> wrote:On April 20, 2019 5:16:04 PM UTC, Alberto ALEMANNO <alemanno@hec.fr> wrote:Il diritto della concorrenza opera ex ante quando verifica la
compatibilità di una concentrazione con il mercato interno (eg Facebook
-WhatsApp - Instagram) e ex post quando verifica gli accordi tra
imprese che abbiano per oggetto o effetto di impedire, restringere la
concorrenza (101 TFEU) o la sussistenza di abusi di posizione dominante
(102 TFEU).
Insomma, l’arsenale a disposizione della Commissione è più che adeguato
a esercitare controllo sulle piattaforme digitali...
Purtroppo non è così.
Il diritto alla concorrenza è completamente cieco rispetto all'accumulo di dati e meta-dati che costituisce il vero problema posto da queste aziende.
Se vi fossero 1000 aziende in competizione nel settore della pubblicità personalizzata senza posizioni dominanti e i dati fossero condivisi fra queste attraverso una associazione di categoria senza scopo di lucro, l'anti trust non avrebbe nulla da obbiettare, mentre per cittadini e democrazia non cambierebbe nulla.
Giacomo