Il dibattito circa l’opportunità di utilizzare il diritto della regolazione (e.g. separazione tra platform utilities e servizi alla Warren) o della concorrenza  - o entrambi -  per governare le piattaforme tecnologiche é aperto da tempo. Entrambi sono applicabili e già applicati a queste fattispecie. Come? 

I dati sono dei beni e dunque il loro accumulo e utilizzo sono oggetto della medesima analisi anti-concorrenziale applicabile a qualunque altro prodotto o servizio cosi’ come a qualunque altro intervento regolamentare. Tuttavia, la natura dei data (raw vs data set vs big data pricing algoritmo) e how, by whom, and on what subjects the data is processed muta e dunque la applicazione delle regole varia e richiede una analisi case-by-case.

E’ questo il presupposto di alcune decisioni adottate in questi anni sia ai sensi del 101 e 102 in cui la Commissione ha già preso in considerazione la capacità di accumulo e utilizzo di dati da parte degli operatori economici. 

Nello stesso modo una operazione di concentrazione come quella tra FB e Instagram/WhatsApp potrebbe essere dichiarata incompatibile ex post con il mercato interno nel momento in cui FB dovesse non adempiere ad una delle condizioni che le erano state imposte (non concentrare i data set delle tre piattaforme).

No, il diritto della concorrenza non e’ cieco ai dati, ma i suoi enforcers talvolta lo sono e dunque l’utilizzo degli strumenti a disposizione risulta essere sub-ottimale. 

Detto questo, lungi da me suggerire che disponiamo della migliore cassetta degli attrezzi per permettere alle autorità pubbliche di governare fenomeni nuovi, complessi e imprevedibili (anche ai loro creatori e investitori). 

Alberto Alemanno | Jean Monnet Professor of EU Law, HEC Paris | Global Professor of Law, NYU School of Law | Director, The Good Lobby | www.albertoalemanno.eu​ 



On 22 Apr 2019, at 14:58, Giacomo <giacomo@tesio.it> wrote:

On April 20, 2019 5:16:04 PM UTC, Alberto ALEMANNO <alemanno@hec.fr> wrote:
Il diritto della concorrenza opera ex ante quando verifica la
compatibilità di una concentrazione con il mercato interno (eg Facebook
-WhatsApp - Instagram) e ex post quando verifica gli accordi tra
imprese che abbiano per oggetto o effetto di impedire, restringere la
concorrenza (101 TFEU) o la sussistenza di abusi di posizione dominante
(102 TFEU).

Insomma, l’arsenale a disposizione della Commissione è più che adeguato
a esercitare controllo sulle piattaforme digitali...

Purtroppo non è così.

Il diritto alla concorrenza è completamente cieco rispetto all'accumulo di dati e meta-dati che costituisce il vero problema posto da queste aziende.

Se vi fossero 1000 aziende in competizione nel settore della pubblicità personalizzata senza posizioni dominanti e i dati fossero condivisi fra queste attraverso una associazione di categoria senza scopo di lucro, l'anti trust non avrebbe nulla da obbiettare, mentre per cittadini e democrazia non cambierebbe nulla.



Giacomo