Fra l'altro non capisco perchè nelle definizioni dell'art sono spariti i riferimenti alle varie firme, lasciando solo la firma digitale, mentre poi le firme qualificate e avanzate sono citate in vari articoli, ad esempio l'art. 3 c 4bis o il citato art. 21


Saluti a tutti

D.




From: nexa <nexa-bounces@server-nexa.polito.it> on behalf of Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it>
Sent: Wednesday, September 14, 2016 8:21 AM
To: nexa@server-nexa.polito.it
Cc: Ugo Pagallo; Giorgio Mancosu; Vaciago, Giuseppe
Subject: Re: [nexa] pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al Codice di Amministrazione Digitale (Cad)
 
In data martedì 13 settembre 2016 19:17:05, L P ha scritto:
> Grazie.
>
>
> Intendo bene che l'art. 21 diventa
>
> "il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica (quindi
> questa mail ndr), soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano
> probatorio è liberamente valutabile in giudizio [...]"? Deve esserci
> qualcosa che mi sfugge, e prego i civilisti in ascolto di corregermi, ma
> questo vuol dire che il documento informatico con firma elettronica
> semplice -essendo pure sottoscritto- è scrittura privata? con applicazione
> dell'art. 2702 e pure 1350?
È un'opzione interpretativa della norma che mi troverei molto a disagio ad
argomentare in un giudizio, soprattutto considerando i commi 2 e 2-bis dello
stesso articolo.
m.c.

> Oppure visto che la firma semplice ha solo
> scopo"identificativo" e non "dichiarativo" questo problema non si pone?
>
>
> Grazie
>
> Lorenzo
>
>
> ________________________________
> Da: nexa <nexa-bounces@server-nexa.polito.it> per conto di Mauro Alovisio
> <mauro.alovisio@gmail.com> Inviato: martedì 13 settembre 2016 20.16
> A: nexa
> Cc: Ugo Pagallo; Vaciago, Giuseppe; Giorgio Mancosu
> Oggetto: Re: [nexa] pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al
> Codice di Amministrazione Digitale (Cad)
>
> Gent.mi/me
>  segnalo la pubblicazione oggi in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al
> Codice di Amministrazione Digitale (CAD) oggetto di precedente
> consultazione on line al quale hanno preso parte diversi esperti (alcuni di
> questa lista)
>
> http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/orig
> inario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-13&atto.codiceRedazionale=16G0
> 0192&elenco30giorni=false
>
> Cordiali Saluti
>
> Mauro Alovisio
>
> DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179
> Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al
> decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della
> legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
> amministrazioni pubbliche. (16G00192) (GU Serie Generale n.214 del
> 13-9-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2016
>
>
>
> Il giorno 29 agosto 2016 14:59, Marco Ciurcina
> <ciurcina@studiolegale.it<mailto:ciurcina@studiolegale.it>> ha scritto:
> Questa versione è quella buona?
> http://www.agendadigitale.eu/upload/images/08_2016/160826222928.pdf
>
> Mi pare che le modifiche all'art. 69, comma 1, siano interessanti: il riuso
> non sarà consentito esclusivamente alla PA, ma "ad altre pubbliche
> amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle
> proprie esigenze". IMHO, quindi, anche ai soggetti privati.
> Se è così, IMHO, il riferimento alla "licenza aperta" cntenuto nella norma è
> naturale che vada inteso come riferito alle licenze di software libero
> (anche se non sono definite nel cad).
>
> Sarà molto importante il lavoro che farà AgID nel definire i "requisiti
> minimi affinché i programmi.. ..siano idonei al riuso.." ai sensi dell'art.
> 70.
>
> m.c.
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