Il 25/02/2010 16:17, marco scialdone ha scritto:
Ciao Paolo che non trovi applicazione l'articolo 14 del d.lgs 70/2003 mi pare fuori discussione. Google (per il momento) non è un fornitore di connettività. Quell'eccezione è prevista per i provider come Telecom ecc.
Quella che si può invocare (ma ripeto, non è neppure questo il caso della sentenza, che concerne un'ipotesi che non è toccata dal d.lgs 70/2003 per espressa previsione dell'articolo 1, comma 2, lett b) *"2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni;"*) al massimo è l'articolo 16 sull'hosting.
Il problema è che, come giustamente suggeriva Stefano, la disciplina dell'hosting provider dettata dal legislatore comunitario e nazionale sembra riferirsi ad un mondo diverso da quello dei "YouTube".... è il mondo degli "Aruba", degli "Altervista" cioè di quelli che ti mettono a disposizione uno spazio e poi quello ci fai sono affari tuoi.
Nel caso di YouTube non è propriamente così, a mio avviso: è un ibrido tra il Broadcaster e l'Hosting Provider.
Tant'è che nella direttiva e nel decreto di recepimento c'è un punto centrale quando si parla di esenzioni di responsabilità, questo: "2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il *destinatario del servizio agisce sotto* l'autorità o* il controllo del prestatore*."
Ora tutto il complicato sistema di filtri, conten ID etc predisposto da YouTube ad esempio mi consente ancora di dire che io non stia agendo sotto il *"controllo del prestatore"*?
Io non ne sarei così sicuro.
Sono vicende complicate, non c'è da stupirsi che una sentenza possa anche dire cose inesatte talvolta.
Resto sempre interdetto dalle reazioni, che francamente trovo esagerate.
Ma è chiaro che essendo la cassa di risonanza molto grande, anche un sussurro sembra un urlo.
M.
2010/2/25 Paolo Brini <paolo.brini@iridiumpg.com>
Il 25/02/2010 15:18, marco scialdone ha scritto:
Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto scritto da Stefano.
Anche io sostengo che i nuovi intermediari alla YouTube siano qualcosa di ibrido rispetto alle tipologie di provider individuate dalla direttiva 2000/31/CE e come tali pongono in difficoltà l'interprete che è chiamato
a
valutare il caso concreto.
Ciao Marco,
mi ha interessato molto questa tua affermazione. Perché ritieni che gli intermediari tipo YouTube non siano puntualmente definiti dall'art. 14 della direttiva? Quale parte della definizione non rispettano? Ed eventualmente, quali sono i parametri che queste piattaforme non rispettano per poter essere mere conduit (per es. vedo chiaramente perché Facebook non può essere mere conduit, a causa del controllo + censura + monitoraggio per marketing dei contenuti immessi dagli utenti, ma mi sembra che YouTube rispetti tutti i parametri...)?
Ciao, Paolo
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