Si legge nel provvedimento: L’inottemperanza all’ordine impartito con il presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182- ter della legge n. 633/41. Le sanzioni amministrative le conosciamo, ma la denuncia (la comunicazione non vuol dir nulla) alla Polizia Giudiziaria è una novità. Chi denunciano? I provider suppongo, posto che si parla di “inottemperanza all’ordine” e l’ordine è rivolto solo agli ISP. D’altra parte nei confronti dei responsabili della violazione (il “gestore del sito”) la denuncia per la verità sarebbe d’obbligo avendo una pubblica autorità (l’AGCOM) accertato un reato procedibile d’ufficio (il 171 o 171 ter a scelta). Ma per cosa sarebbero denunciati gli ISP che non ottemperano? Che farà la Polizia Giudiziaria? Quale reato ipotizzerà il P.M. nei confronti di un access provider che ha ritenuto di non inibire l’accesso a un sito? Io credo che AGCOM abbia un problema serio sulle nozioni basilari del diritto, a partire dalla gerarchia delle fonti normative (sul principio di legalità le carenze le avevamo già constatate). E personalmente trovo gravissimo che una Autorità Amministrativa possa minacciare di denuncia alla Polizia Giudiziaria un access provider, pacificamente “irresponsabile” per le violazioni commesse da terzi, se non esiste un reato. AGCOM non solo ha travolto i regimi di (ir)responsabilità civile previsti dalla e-commerce, ma ha deciso che se gli ISP non obbediscono, scatta la Polizia Giudiziaria. Per concorso esterno in violazione del copyright? Per un nuovo reato di agevolazione ignoto ai codici? O davvero per Lesa Maestà? Non va bene non va bene non va bene. E questo a prescindere dal fatto che quel sito sia pirata e vada inibito. Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Marco Scialdone Inviato: mercoledì 23 aprile 2014 19:40 A: Alberto Cc: nexa Oggetto: Re: [nexa] AGCOM: Lo sceriffo del web non aspetta nemmeno i termini previsti dal suo stesso Regolamento e ordina ai provider il blocco dei siti. Ciao Alberto, A brevissimo Agcom sarà chiamata a pronunciarsi su un caso molto spinoso e sono in fervente attesa. Sito ospitato all'estero, nessun punto di contatto con l'ordinamento italiano, gestore asiatico, 1 solo file oggetto di segnalazione. Per il resto a quanto mi consta il sito é interamente legale e con contenuti informativi. Agcom ordinerà di inibire l'intero sito o archivierà? A breve avremo risposta! M Inviato da iPad Il giorno 23/apr/2014, alle ore 19:26, Alberto <albertobellan@gmail.com> ha scritto: Ciao Marco, Se il sito è ospitato su un server estero il blocco è l'unica misura disponibile, mi sembra. Un'altra ipotesi di blocco del sito è il caso di violazioni massive. Se sono massive o no lo decide AGCOM in base ad alcuni criteri elencati nel Regolamento. In questo caso, mi sembra di capire che il sito è ospitato su un server statunitense. Quindi, anche in assenza di violazione massiva, l'unica misura che AGCOM può/deve emettere ai sensi del Regolamento è il blocco. Un'altra cosa davvero incredibile è che ci sia un procedimento giudiziario in corso per lo stesso oggetto. Secondo il Regolamento, in questo caso il ricorso all'AGCOM sarebbe irricevibile. Certo, se nessuno si "cosituisce" per il presunto contraffattore, c'è il problema di chi fa sapere all'AGCOM che c'è un procedimento in corso. E' un aspetto importante e interessante. Ma c'è davvero un procedimento, Fulvio? Pazzesco. Alberto Il giorno 23 aprile 2014 19:15, Marco Scialdone <marcoscialdone@gmail.com> ha scritto: Scusate capisco male io o quello che é stato accertato da Agcom é che sul sito in questione ci sono 10 opere protette in violazione dei diritti dei relativi titolari? Questo é sufficiente per ordinare di inibire l'intero sito?!? Inviato da iPad Il giorno 23/apr/2014, alle ore 19:05, "Fulvio Sarzana" <fulvio.sarzana@lidis.it> ha scritto: AGCOM ha fretta, molta fretta di inibire i siti web in base al nuovo regolamento sul diritto d’autore. Lo "sceriffo" del web non aspetta nemmeno i termini temporali che essa stessa si è data e, dopo aver comunicato il 15 aprile sul proprio sito l'avvio del procedimento, pubblica sul proprio sito la delibera di inibizione del sito cineblog-01 per violazione della legge sul diritto d’autore. http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=13073. Questa volta Agcom pubblica sul proprio sito la vera e propria delibera di inibizione, che viene seguita dalle comunicazioni ufficiali ai provider. Le ricerche effettuate da AGCOM, come appare immediatamente dal testo del provvedimento, sono a tutti gli effetti indagini di polizia giudiziaria che non vengono compiute però da nessuna forza di polizia, come la nostra Costituzione prescrive. Il provvedimento si sovrappone in maniera speculare a quanto fa la Magistratura in sede penale e a quanto effettuato in tutte le indagini sinora svolte dalla polizia giudiziaria. Viene quindi smentita al primo provvedimento adottato, una diversità delle due attività ( quelle di AGCOM e quelle del Magistrato penale). Cosi come viene smentita qualsiasi prevalenza dell’attività della Magistratura. AGCOM è ufficialmente organo di polizia giudiziaria e Giudice delle indagini preliminari, in presenza, fra l'altro, di un procedimento penale già in corso. Sul sito cineblog01 ( che è lo stesso identico di cineblog-01, oggetto dell’ordine di inibizione, come riportato dal Corriere della Sera http://diariopernondimenticare.blogspot.it/2014/04/agcom-la-caccia-ai-pirati...) pende infatti già un procedimento ad opera della Procura della Repubblica di Roma di un mese e mezzo fa, e, sono dunque in corso indagini penali per le stesse identiche condotte e per lo stesso identico sito ( basta confrontare i due siti) inibito da AGCOM. AGCOM non ha nemmeno aspettato il termine di dodici giorni previsto dal Regolamento per l’emissione dell’ordine, come previsto dal punto d dell’art 9 del Regolamento da essa stessa emanato. L'ordine sta in queste ore notificando ai provider l’ordine di inibizione attraverso la posta certificata. Continua su www.fulviosarzana.it ************************************* Avv. Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito Studio Legale Sarzana e Associati Via Velletri, 10 - 00198 Roma Tel. +39 06 3211553 <tel:%2B39%2006%203211553> Tel. +39 06 97614489 <tel:%2B39%2006%2097614489> Fax. +39 06 97256424 <tel:%2B39%2006%2097256424> skype fulvio.sarzana <http://www.lidis.it/> http://www.lidis.it ************************************* This message and any file transmitted are confidential. If you are not the intended recipient of this message, please You should not copy or disclose the contents to any other person. For further information please visit our website at <http://www.lidis.it/> http://www.lidis.it . _____ <http://www.avast.com/> <image001.png> Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus <http://www.avast.com/> . _____ <http://www.avast.com/> Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! 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