Roma
- Il Parlamento italiano sta per esprimere il proprio parere sullo
schema del decreto legislativo con il quale nelle prossime settimane il
Governo dovrà dare attuazione in Italia alla
Direttiva UE 2007/65/CE
meglio nota come Audiovisual Media Services (AVMS). Sin qui nulla di
cui preoccuparsi: attuare la direttiva UE è un obbligo del nostro Paese
e il principio alla base della Direttiva - l'attività televisiva resta
tale e deve essere soggetta alla medesima disciplina a prescindere
dalla piattaforma e tecnologia utilizzate - è difficilmente
contestabile nell'era della convergenza mediatica. A scorrere il testo
del decreto legislativo attraverso il quale il Governo pare
intenzionato ad adempiere all'obbligo comunitario, tuttavia, tanta
serenità svanisce e lascia il posto ad un dubbio: non sarà che
l'atavico attaccamento ed il comprensibile debito di riconoscenza degli
inquilini del Palazzo a mamma TV li abbia spinti a trasformare per
legge Internet in una grande televisione?
Al di là delle battute
con le quali, pure, talvolta si possono dire grandi verità, alcune
disposizioni dello schema di Decreto Legislativo sono tali da indurre a
ritenere che talune ambiguità ed omissioni rispetto al chiaro ed
inequivoco dettato della Direttiva AVMS non siano frutto solo del caso
o della nota scarsa puntualità del nostro legislatore nell'importare la
disciplina europea nel nostro Paese ma, piuttosto, di un approccio
pantelevisivo
dell'Esecutivo.
Tutto è televisione o, almeno, dovrebbe esserlo secondo il Governo
della TV.
Ma andiamo con ordine.
Il
punto di partenza o, se si preferisce, la chiave di lettura del decreto
è costituito dalla definizione di "servizio di media audiovisivo".
Eccola: "
un
servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea che è sotto la responsabilità
editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo
principale è la fornitura di programmi al fine di informare,
intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di
comunicazione elettroniche e che comprende sia servizi lineari... che
servizi non lineari". Sin
qui tutto in linea con la Direttiva AVMS che, tuttavia, attraverso il
considerando 16 restringe la portata della definizione di "servizio di
media audiovisivo" chiarendo che essa "
non dovrebbe comprendere le
attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con
la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i
servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti
audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di
scambio nell'ambito di comunità di interesse".
Chiara, limpida ed inequivocabile, la volontà del legislatore europeo:
il videoblog di Pippo, come
scrive
Stefano Quintarelli, ma anche una piattaforma user generated content
che distribuisce "contenuti audiovisivi generati da utenti privati"
sono diversi dalla televisione e dovrebbero restare estranei alla nuova
disciplina.
Ecco come, invece, il Governo intende circoscrivere la portata della
definizione di "servizio media audiovisivo": "
non
rientrano nella nozione di servizio media audiovisivo i servizi
prestati nell'esercizio di attività principalmente non economiche e che
non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva".
Bene
sin qui. Si ribadisce una volta di più che il videoblog di Pippo non è
una televisione e che, pertanto, ad esso non è applicabile la nuova
disciplina sempre che, naturalmente, l'attività di Pippo non possa
essere ritenuta "principalmente economica".
Il solo limite
dell'assenza di "attività economica" e il vago riferimento alla "non
concorrenza con la radiodiffusione televisiva", francamente, mi
sembrano
poco per distinguere un videoblog da una TV
ma, per il momento, preoccupiamoci degli aspetti più seri. L'approccio
pantelevisivo di Palazzo Chigi, infatti, ha spinto l'estensore dello
schema di decreto legislativo a non fermarsi ed ad aggiungere ancora un
periodo alla definizione.
La lettera a) del comma 1 dell'art. 4, infatti prosegue e prevede: "
fermo
restando
che rientrano nella predetta definizione (ovvero sono servizi
di media audiovisivo, ndr) i servizi, anche veicolati mediante siti
internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di
immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non
abbia carattere meramente incidentale".
Qui, l'interprete rischia di perdersi.
Nel
videoblog di Pippo "il contenuto audiovisivo non ha carattere meramente
incidentale" ma, in ipotesi, Pippo non esercita un'attività
"principalmente economica".
Quid iuris? Prevale il primo o il secondo periodo? Una brutta ambiguità
in relazione ad un aspetto tanto importante.
Nella
migliore delle ipotesi è una disposizione di legge scritta malissimo
sotto il profilo della tecnica della normazione mentre nella peggiore è
il lapsus freudiano di un legislatore che vorrebbe "chiudere in TV"
anche il videoblog.
Ma c'è di più.
Una piattaforma UGC che
consenta agli utenti di pubblicare propri contenuti audiovisivi
nell'ambito di un'attività economica è una televisione?
Buon senso,
esperienza e tenore del considerando 16 della Direttiva AVMS
suggeriscono di no, ma il testo del Decreto con il quale si intende
attuare la Direttiva dice il contrario:
anche le piattaforme
UGC audiovisive - YouTube in testa -
altro non
sarebbero che grandi TV.
L'approccio pantelevisivo dilaga.
Probabilmente
- come peraltro allude neppure troppo velatamente il Senatore Vita in
un comunicato stampa - il Governo non ha resistito alla tentazione di
fare lo sgambetto a Google che, in Tribunale, sta giocando una partita
importante contro Mediaset nella quale, ovviamente, nega di essere una
TV e rivendica il ruolo di intermediario della comunicazione.
Se
così fosse, tuttavia, gli estensori del decreto avrebbero commesso un
errore perché la Direttiva esclude che la disciplina italiana possa
applicarsi ad un fornitore che, come Google, non è stabilito nel nostro
Paese.
Ma lasciamo da parte la vicenda Google-Mediaset e torniamo a
parlare del resto della Rete perché, per fortuna, c'è tanto altro e,
per sfortuna, il Governo vorrebbe ridurre tutto ad una TV.
Nella
Direttiva AVMS, il legislatore, nel definire la nozione di
"responsabilità editoriale" ovvero quella del fornitore del servizio di
media, precisa che essa non implica necessariamente una responsabilità
giuridica sui contenuti e al considerando 23 ne chiarisce il senso,
ricordando, che "
la presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte
salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva
sul commercio elettronico)".
Si tratta di un principio
fondamentale per garantire la convivenza della nuova disciplina con
quella già vigente in materia di assenza dell'obbligo di sorveglianza
degli intermediari della comunicazione - fornitori di hosting in testa
- per i contenuti pubblicati dai propri utenti e di non responsabilità
dei primi per i medesimi contenuti.
Sarebbe lecito attendersi che
tale principio fosse riflesso anche nel testo dello schema di decreto
legislativo di attuazione ma, sfortunatamente, non è così.
Il
nostro Paese - dopo quanto accaduto negli ultimi mesi nei nostri
Tribunali ed a Palazzo Chigi - continua a rigettare con forza tale
principio che pure affonda ormai le sue radici nell'humus comunitario e
trova fondamento nella ratio della disciplina europea sulla
non
responsabilità degli intermediari della comunicazione
superbamente ricordata dall'Avvocato Generale della Corte di Giustizia
UE nella causa C236/08: "
creare
uno spazio libero, pubblico e aperto su Internet, cosa che (n.d.r. la
direttiva 31/2000) cerca di fare limitando la responsabilità di coloro
che trasmettono o ospitano le informazioni ai soli casi nei quali,
questi ultimi, sono coscienti dell'esistenza di una illegalità".
È
grave anche perché, più avanti, all'art. 6 dello schema di decreto
legislativo, sotto la rubrica "protezione del diritto d'autore" il
Governo impone a - e dunque
rende direttamente responsabili
- tutti i fornitori di servizi media audiovisivi di astenersi "dal
trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli
utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di
servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà
intellettuale di terzi o parti di tali programmi, senza il consenso di
titolari dei diritti e salve le disposizioni in materia di brevi
estratti di cronaca".
Come se ciò non bastasse, il comma 3
dell'art. 6 stabilisce che "l'Autorità (quella per le garanzie nelle
comunicazioni, ndr) emana le disposizioni regolamentari necessarie per
rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente
articolo".
Ora importare HADOPI in Italia sarà più facile perché
sarà
sufficiente un regolamento firmato AGCOM, che disponga
l'oscuramento delle TV, pardon, dei videoblog che diffondono materiale
ritenuto "pirata".
Conclusioni: la direttiva AVMS si deve, naturalmente attuare, ma, nel
farlo, occorre tener presente che
rischiare di trasformare la
Rete in una grande Televisione
- che ciò corrisponda alla volontà politica o sia, piuttosto, solo una
possibile conseguenza di disposizioni scritte male e pensate peggio -
significa privare il Paese dell'unica reale possibilità di uscire da
decenni di telepotere che hanno fortemente limitato ogni spazio di
libertà e democrazia nel mondo dei media.
Sarebbe già
abbastanza, ma talvolta le ragioni dell'economia sono più ascoltate di
quelle della democrazia e, quindi, sembra utile aggiungere che
l'approccio pantelevisivo del nostro Governo all'attuazione della
Direttiva AVMS rischia di far trasferire l'imprenditoria e la
creatività multimediali italiane al di là delle Alpi. Poiché, ai sensi
della Direttiva AVMS, basta stabilirsi in un altro Paese membro per
sottrarsi all'ambito di applicazione della nostra sui generis
disciplina di attuazione.
Internet non è una TV! Non lasciamo che lo diventi per legge.
Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell'innovazione
www.guidoscorza.it