Questi gli ultimi passaggi del Dictum del TAR LAZIO.
24 – Conclusivamente, il
Collegio ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale la seguente
questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della
definizione del giudizio a quo, ovvero ai fini della eventuale declaratoria di
illegittimità del regolamento dell’AGCom impugnato con il ricorso in
epigrafe e del suo conseguente annullamento in sede giurisdizionale, volta ad
ottenere una pronuncia pregiudiziale circa la possibile illegittimità costituzionale
dell’art. 5, comma 1, e degli artt. 14, comma 3. 15, comma 2, e 16, comma
3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché del comma 3
dell’art. 32 bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici approvato con decreto legislativo n. 117 dei 2005, come introdotto
dall’art. 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010, sulla cui base è
stata adottata la impugnata “Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre
2013” recante il “Regolamento in materia di tutela del diritto
d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure
attuative” e l’ “Allegato A” alla predetta Delibera,
per la violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale
in relazione all’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e
di iniziativa economica, sanciti dagli articoli 2, 21, I comma, 24 e 41 della
Costituzione, nonché per la violazione dei criteri di ragionevolezza e
proporzionalità nell’esercizio della discrezionalità legislativa e per la
violazione del principio del giudice naturale, in relazione alla mancata
previsione di garanzie e di tutele giurisdizionali per l’esercizio della
libertà di manifestazione del pensiero sulla rete almeno equivalenti a quelle
sancite per la stampa, con la conseguente violazione degli articoli 21, commi 2
e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, e degli
artt. 14, comma 3. 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, nonché del comma 3 dell’art. 32 bis del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo n.
117 dei 2005, come introdotto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 44
del 2010.
Dichiara altresì rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle
medesime disposizioni in relazione agli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e
25, comma 1, della Costituzione.
Dispone la sospensione del
presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale.
Ordina che, a cura della
Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti
costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Roma nella camera
di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaello Sestini, Presidente FF,
Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere
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