Interessanti.
Solo che il TAR ha detto:
Osserva il
Collegio che le considerazioni sopraesposte sembrano altresì trovare conferma
nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che con la sentenza C 70/10 (III
Sezione, SABAM contro SCARLET) prevede che siano (solo) “gli organi
giurisdizionali nazionali” a poter ingiungere agli intermediari di adottare
provvedimenti “volti a porre fine alle violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale” (in questo senso, anche sentenza 12 luglio 2011, causa C 324/09,
L’Oréal e altri). Pertanto, “le autorità ed i giudici nazionali devono in
particolare garantire un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di
proprietà intellettuale, di cui godono i titolari di diritti d’autore, e quella
della libertà d’impresa”.
Per tale ragione, l’ingiunzione di creare un filtro preventivo
generalizzato “rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale
sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un
contenuto lecito ed un contenuto illecito”. Infatti, “è indiscusso che la
questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di
eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato membro
all’altro. Inoltre, in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel
pubblico dominio o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte
dei relativi autori”.
Pertanto, neppure il giudice nazionale potrebbe adottare
l’ingiunzione che costringe il FAI a predisporre il sistema di filtraggio
controverso, poiché ciò non rispetterebbe “l’obbligo di garantire un giusto
equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e,
dall’altro, la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni”.
Con la sentenza C – 461/10 (III Sezione, -BONNIER AUDIO AB AND
OTHERS contro PERFECT COMMUNICATION SWEDEN), la Corte di Giustizia aggiunge
che, nella trasposizione, segnatamente, delle direttive 2002/58 e 2004/48, “gli
Stati membri devono avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle
direttive medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti
fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione” e che “non entri
in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi
generali del diritto dell’Unione, quale, ad esempio, il principio di
proporzionalità”.
Inoltre, secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia (IV
Sezione) del 27 marzo 2014 (C – 314/12 - UPC Telekabel Vien Gmbh contro
Constantin Film Verleih Gmbh) “i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto
dell'Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia
vietato, (purchè) con un'ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore
di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l'accesso ad un sito
Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari
dei diritti”. Occorre però che “tale ingiunzione non specifichi quali misure
tale fornitore d'accesso deve adottare” e che “quest'ultimo possa evitare
sanzioni per la violazione ditale ingiunzione dimostrando di avere adottato
tutte le misure ragionevoli” ed inoltre che “le misure adottate non privino
inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito
alle informazioni disponibili” . Occorre, infine, che “tali misure abbiano l'effetto
di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni
non autorizzate”, circostanza (solo quest’ultima) che spetta
(indifferentemente) “alle autorità e ai giudici nazionali verificare”.
Nelle decisioni citate il “doppio binario”, amministrativo e
giurisdizionale, previsto dalle direttive comunitarie richiamate dall’AGCom,
sembra quindi temperato dalla necessità che le limitazioni dell’accesso ad
internet a tutela del diritto d’autore siano ponderate con gli altri diritti
sanciti dal diritto dell’Unione, alla stregua di un principio di
proporzionalità, e che, comunque, siano sottoposte ad un previo vaglio del
giudice nazionale, fermo restando che il recepimento delle stesse direttive
nell’ordinamento italiano non può in ogni caso prescindere dalle tutele
accordate dalla nostra Costituzione ai diritti fondamentali potenzialmente
configgenti.
Soprattutto quest’ultimo inciso
testimonia la consapevolezza da parte del TAR che i limiti all’accesso ad
internet in ragione del diritto d’autore debbano preventivamente essere vagliati
dal Giudice Nazionale.
Il TAR domanda alla Corte se vi
sia un’incostituzionalità del decreto legislativo 70 non in quanto recepimento
della direttiva, ma in quanto la stessa norma è sfornita di criteri di
bilanciamento
Relativi a diritti fondamentali.
Non è in sé il decreto
legislativo 70 ad essere in discussione, tant’è che la Corte tiene ben distanti
dalla discussione i diversi temi delle altre Autorità indipendenti, laddove non
sorge un problema di bilanciamento di diritti.
E non è la norma in sé, come
qualcuno ha voluto far sembrare, ma la stessa in rapporto al Regolamento AGCOM,
che NON è stato dichiarato legittimo, a meno che in una lista di Giuristi,
qualcuno mi venga a dire che le motivazioni di un’ordinanza interlocutoria
(come tale non suscettibile di formare giudicato) siano un dictum di una Corte
e che corrispondano ad un rigetto di un Ricorso.
Inoltre il dispositivo è chiaro
e non affronta i temi obiter dictum che Bellezza individua come indici sicuri
di legittimità, e come conferma sul merito, dei poteri di AGCOM.
Cosi come l’elencazione dei
motivi che avrebbero deciso sul merito, manca degli incisi della Corte laddove si
dice che i motivi 2, 3, 4, 5, 6 16 e 17, devono essere valutati sulla
costituzionalità delle leggi alla base del Regolamento e del Regolamento
stesso.
Quanto al rapporto tra diritto d’autore
e diritti fondamentali mi sembra che il TAR privilegi una lettura Costituzionalmente
orientata degli art 21 e delle altre norme citate dirette a riscontare una
riserva di legge assoluta e di giurisdizione attinente i diritti fondamentali
alla libera espressione, al diritto all’informazione e cosi via, aderendo alle
impostazioni di Studiosi ( es Cardarelli, De Minico, ma anche Pizzetti) diversi
da Onida, ( e anche da Pollicino) che invece dequotavano questo principio,
vuoi degradandolo a principio di riserva relativa, vuoi non riscontrando alcuna
riserva.
La domanda che ci si deve porre
( e che pone il TAR) è può una Autorità Amministrativa indipendente a
legislazione vigente intervenire sui diritti fondamentali in base al decreto
legislativo 70?
Deve essere prima vagliata da un
giudice nazionale un’istanza di questo tipo?
Ricordate che vigilanza non vuol
dire intervento sui diritti fondamentali, ed è proprio questo che il TAR chiede
alla Corte.
In che rapporto sono diritti
fondamentali e diritto d’autore? Non dal lato della compatibilità tra diritto d’autore
come libertà economica in quanto fra l’altro il diritto fondamentale è incluso
come tale dalla disciplina Comunitaria, come dice Bellezza, quanto dal graduamento
tra diritti fondamentali che, a parere della Corte, deve risolversi a favore
dei diritti di cui all’art 21 e DEVE esser fatto da un Giudice.
E, se la Costituzione non è un’opinione
l’art 21 arriva prima dell’art 42 ed anche prima delle norme che includerebbero
indirettamente anche il diritto d’autore tra questi diritti fondamentali.
Dice la Corte, nessun
recepimento, per quanto conforme al dettato Comunitario può alterare la graduazione
dei diritti e delle libertà presenti nella nostra Costituzione, ed un
recepimento effettuato senza tale graduzione
Potrebbe essere incostituzionale.
L’ordinanza, se la si smettesse
di cercare di usare tutti i mezzucci per attribuire ad agcom poteri che non ha,
è un apripista di temi fondamentali per la nostra civiltà ( il diritto di
accesso ad internet e l’Autorità delegata a vagliare le ipotesi di blocco all’accesso)
e potrebbe costituire un precedente rilevantissimo nella graduazione dei
diritti fondamentali collegati ad internet.
Marco Bellezza da me molto
stimato ha dato una personale lettura del disposto del TAR molto orientata.
Ma ne comprendo il motivo e la
necessità.
Un abbraccio a Marco ed al
Maestro molto esigente degli ultimi due commentatori di un certo peso del Regolamento
AGCOM Marco Bassini e Marco Bellezza, ovvero Oreste Pollicino
Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it
[mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Marco Bassini
Inviato: lunedì 29 settembre 2014 19.24
A: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] Are blocking injunctions unconstitutional?
Qui
trovate su Medialaws l'analisi di Marco Bellezza:
http://www.medialaws.eu/ddaonline-la-questione-di-costituzionalita-e-il-regolamento-agcom/
Cari saluti,
Marco
Da: "oreste.pollicino"
<oreste.pollicino@unibocconi.it>
A: "Fulvio Sarzana" <fulvio.sarzana@lidis.it>
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Inviato: Lunedì, 29 settembre 2014 19:18:41
Oggetto: Re: [nexa] Are blocking injunctions unconstitutional?
grazie mille per i chiarimenti,
non tediamo più la lista.
ci vediamo presto
o.
Da: "Fulvio Sarzana"
<fulvio.sarzana@lidis.it>
A: "oreste.pollicino" <pollicino@unibocconi.it>
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Inviato: Lunedì, 29 settembre 2014 19:15:38
Oggetto: R: [nexa] Are blocking injunctions unconstitutional?
Caro Oreste, sei stato male
informato.
Il Tuo parere non è agli atti
del procedimento per due motivi:
1)
Il Tuo Parere era a
adesivo al Regolamento ( meglio, all’idea del Regolamento), non mi conveniva
allegarlo, ma solo citarlo, cosa che ho fatto in relazione all’art 32 bis.
Le tue idee un po’
risalenti sul difetto di delega pur se non trovano riscontro nel testo della
decisione, devono aver fatto presa, altrimenti non si spiega il rinvio alla
Corte su quel punto,
dato che nel ragionamento
precedente non c’è traccia dei profili di costituzionalità di quell’articolo.
2)
Il Tuo Parere non è
stato più disponibile sulla rivista Medialaws dove l’avevi pubblicato, a far
data da una settimana dopo la tua pubblicazione, mi potresti spiegare il motivo
della rimozione?
Ho invece allegato sia la
posizione di NEXA, che le prese di posizioni pubbliche di Marco Ricolfi, cosi
come i contributi di 7 Ordinari di diritto Amministrativo e
Costituzionale, tra i quali il Preside della facoltà di Giurisprudenza di una
città a te vicina, che in questi giorni avrebbero dovuto trovare ingresso
in un manuale di recente pubblicazione, ma per i quali il Curatore, sorpreso
delle gravi critiche Costituzionali indirizzate al Regolamento, dopo aver letto
i contributi ha deciso di declinare il loro inserimento, sostituendoli con
altri contributi più in linea con l’idea di un potere regolamentare
In capo ad AGCOM
Peccato che Tu non voglia
esprimere il Tuo punto di vista, sarebbe utile alla Scienza ed alla Conoscenza.
Pace e bene
FS
Da: oreste.pollicino [mailto:oreste.pollicino@unibocconi.it]
Inviato: lunedì 29 settembre 2014 18.51
A: Fulvio Sarzana
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] Are blocking injunctions unconstitutional?
io ho scritto quello che pensavo sul punto in un
documento abbastanza analitico (che tu hai avuto la bontà di allegare al
tuo ricorso, magari la prossima volta comunicamelo prima di farlo ;) ne
sono comunque onorato) ed in vari articoli apparsi su riviste,
non voglio tediarvi ulteriormente.
quanto alla procedura, rinvio a qualsiasi manuale
di giustizia costituzionale, a proposito della differente tipologia di
decisioni della consulta
cari saluti
o.
Da: "Fulvio Sarzana"
<fulvio.sarzana@lidis.it>
A: "oreste.pollicino" <pollicino@unibocconi.it>
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Inviato: Lunedì, 29 settembre 2014 18:32:36
Oggetto: R: [nexa] Are blocking injunctions unconstitutional?
Appunto! E’ per questo che
il rinvio non è sul Regolamento ma sulle fonti del Regolamento.
Dire che il TAR ha dichiarato la
legittimità del Regolamento e che il rinvio è avvenuto solo sulle leggi alla
base è ovviamente falso.
Tu che sei molto ascoltato
ovunque dovresti farlo presente.
L’ultimo inciso dovresti
spiegarlo meglio, e già che ci siamo invece di spiegare la procedura,
dovresti spiegare il tuo punto di vista, che ritengo
di grande interesse per tutta la
lista.
Grazie
fs
Da: oreste.pollicino [mailto:oreste.pollicino@unibocconi.it]
Inviato: lunedì 29 settembre 2014 18.13
A: Fulvio Sarzana
Cc: nexa@server-nexa.polito.it
Oggetto: Re: [nexa] Are blocking injunctions unconstitutional?
dibattito interessantissimo
solo due piccole precisazioni.
La Corte costituzionale si pronuncia, ai sensi
dell'art. 134 Cost, solo su leggi e atti aventi forza di leggi, mai su
normativa secondaria.
Non è detto che la Consulta entri nel merito
pronunciandosi su accoglimento o rigetto (della questione di costituzionalità),
non è da escludere che venga adottata una decisione di matrice processuale
( decisione di inammissibilità o manifesta inammisibilità o restituzione
degli atti al giudice a quo)
Cari saluti
op
Da: "Fulvio Sarzana"
<fulvio.sarzana@lidis.it>
A: nexa@server-nexa.polito.it
Inviato: Lunedì, 29 settembre 2014 18:03:09
Oggetto: [nexa] Are blocking injunctions unconstitutional?
By Alberto Bellan for The 1709
Blog
Upon claim brought by some consumer
associations, an Italian Administrative Court ('TAR') has referred the Italian
Communication Authority's ('AGCOM') Regulation on Online Copyright [on which
see here] to
the Constitutional Court, seeking clarification as to whether administrative
blocking injunctions of websites are in line with some constitutional
principles like freedom of expression, economic freedom and proportionality.
Entered into force on 1 April 2014, the AGCOM Regulation allows AGCOM itself,
without intervention of a judicial authority, to order the Italian mere
conduits to block a website that is hosting infringing content after a very
short administrative procedure.
From
the short extract of the decision that this blogger had the chance to read,
however, it would appear that the TAR's referral goes far beyond that. Indeed,
along with the AGCOM Regulation, the Court also questioned the
constitutionality of 14(3), 15(2) and 16(3) of the Legislative Decree No
70/2003. The latter transposed into the Italian system Articles 12(3), 13(2)
and 14(3) of the E-Commerce
Directive, which in turn allow "a court or administrative
authority" to require mere conduits/caching/hosting providers to
"terminate or prevent" infringements. What the Italian Constitutional
Court would be called to consider, then, is whether and to within which limits
the whole E-Commerce Directive's system of notice and take down is in line with
those three constitutional principles (freedom of speech, economic freedom and
proportionality).
http://the1709blog.blogspot.it/2014/09/are-blocking-injunctions.html
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