Bella risposta, la archivio x citarti xche' sarà sicuramente utile anche a me! Inviato da iPhone Il giorno 29/ago/2012, alle ore 12:02, "Carlo Blengino" <blengino@penalistiassociati.it> ha scritto:
Per nostra fortuna, nessuna sanzione può esser prevista per la falsità ideologica del privato (giornalista o utente che sia); diverso ovviamente per il falso materiale, ovvero la contraffazione fisica. Al più, se quella falsità ideologica ha generato la lesione di altri interessi degni di tutela, allora potrà esservi pena, ma per la lesione di quegli specifici beni lesi a causa della falsità, non per la semplice informazione non vera. Guai se "la verità" divenisse un bene giuridico in sè, tutelato da sanzione. Che ne sarebbe della libertà di espressione? Il procurato allarme presuppone la falsità ma sanziona il fatto che la notizia ( bada:rigorosamente limitata all'annuncio di disastri infortuni o pericoli inesistenti, non a qualsiasi falsità) abbia suscitato allarme presso l'Autorità (e non presso il pubblico) ed il bene protetto è il corretto esercizio delle funzioni di polizia, non la notizia. Ogni reato deve avere alla base un bene giuridico riconosciuto e riconoscibile, la cui lesione giustifica la reazione dello stato: nessun legislatore assennato può pensare di porre la verità in sè a fondamento di un reato. Mica a caso Pilato (che fesso non era) pone la domanda a Gesù e se ne va, senza manco aspettare la risposta, che non vien data ma che sarebbe stata irrilevante ai fini della sentenza. Anche i reati di falso, che sono tra i reati più complessi esistenti nei nostri codici proprio per l'artificiosità del bene giuridico posto a fondamento, non tutelano la verità, ma ”la pubblica fede" che per legge è conferita ad alcuni specifici (e tassativi) atti, segni o soggetti. Non ai blog, ai giornali o ai TG! E bene che sia. Se una notizia (vera o falsa, ma ovviamente le seconde sono più adatte) genera lesione di un bene giuridico riconosciuto e tutelato, allora vi sarà sanzione (es.turba il mercato). Se è falsa e basta, l'autore ne subirà le conseguenze sociali, ma nessuna reazione deve esser consentita allo Stato. In difetto, il baratro. Carlo
Inviato da iPad2
Il giorno 15/ago/2012, alle ore 10:48, Luca De Biase <dasocialnetwork@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti
un visitatore pone una domanda alla quale mi piacerebbe che il gruppo "legally wise" di Nexa desse una risposta
il post iniziale è questo: http://blog.debiase.com/2012/08/day4-disinformazione-educativa/
la domanda è questa: Se io, come giornalista, scrivo qualcosa di falso, posso subire una querela, o una denuncia per procurato allarme. Ma quali sanzioni sono possibili per chi diffonde notizie “burla” come Day4 (che in altri contesti e proporzioni potrebbero portare anche a una turbativa di mercato?)?
Come possiamo chiarire la situazione?
grazie come sempre
Luca De Biase
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