In data giovedì 8 settembre 2016 11:11:31, Giuseppe Mazziotti ha scritto:
mi colpiva l'estratto da te segnalato Letta la sentenza, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIn... penso che il passaggio (che si trova al punto 31[*]) sia molto importante.
La pur (già) interessante sentenza Svensson, fondava il diritto di "comunicazione al pubblico" sul considerando 4, che fa riferimento a "un elevato livello di tutela". Con questa sentenza (per la prima volta, a quanto mi ricordi) la Corte, oltre al principio dell'elevato livello di protezione di cui al considerando 4 richiama il considerando 3[**] che richiama la necessità di bilanciare gli interessi in gioco (compresi quelli degli utenti) attuando i principi fondamentali del diritto. La sentenza articola quindi il principio di cui al considerando 3 in quella che chiama "valutazione individualizzata" (punti da 33 in poi) indicando perchè ed in quali casi il linking è legittimo anche quando rimanda ad un sito sul quale l’opera è stata messa a disposizione senza l’autorizzazione del titolare dei diritti. Alla "valutazione individualizzata" si faceva timido cenno nella sentenza SCF. Ma nella sentenza SCF non si collegava la "valutazione individualizzata" alla necessità di attuare i principi fondamentali del diritto (bilanciando la "proprietà intellettuale" con tutti gli altri principi fondamentali, tra i quali la libertà d’espressione e l’interesse generale). Mi pare un dato molto significativo per chi abbia a cuore la libertà degli utenti ed i loro diritti fondamentali. Forse, la Corte ha imboccato la strada per contenere quella che Marco Ricolfi chiamerebbe "deriva protezionistica"? :-) m.c. [*] che dispone: "Allo stesso tempo, dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29 risulta che l’armonizzazione da questa effettuata è intesa a garantire, in particolare nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà d’espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché dell’interesse generale." [**] che recita: "L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale."