Credo che ogni "cittadino digitale" (?) abbia il diritto di esprimere la propria opinione in modo anonimo, come credo che chi sia in una posizione di "svantaggio" in un'asimmetria di poteri abbia il diritto ad essere tutelato. Nell'individuazione delle condizioni per cui l'identificabilità si rende necessaria (come forma di tutela, se ritenuta tale), chiaramente si verificano le maggiori complessità. Se tuttavia si considera come per ragioni di ingegneria (anche e non solo sociale) l'anonimato assoluto sia mera illusione; l'intenzione "dolosa" si delinea nelle modalità e finalità per cui il diritto all'anonimato è esercitato. Presuppongo che essere sempre nell'anonimato non è necessariamente scelta preferibile in termini assoluti. Pertanto in un possibile contesto *strettamente* orizzontale composto da agenti con diverse capacità, nel caso di possibili asimmetrie o disaccordi ipotizzerei il verificarsi di affiliazioni ad un parere piuttosto che ad un altro con le conseguenti azioni operative. I presupposti fondamentali che dovrebbero delineare i limiti di queste azioni operative ed evitare degenerazioni sistemiche probabilmente si potrebbero fondare sulla complessa architettura di quelli che già sono principi in UE, ma chiaramente l'applicabilità dipenderebbe dall'efficacia della distribuzione del potere orizzontalmente. Nonostante le affermazioni di cui sopra, vi sono solo domande. Tendo tuttavia a credere ultimamente che la questione dell'anonimato, della libertà di espressione, non sia delegabile o risolvibile in termini assoluti: ma che presupposta la sempre possibile identificabilità si tratti di fisiologico e deregolamentato (nei limiti dei principi generali) esercizio dell'umana volontà in contesto digitale, dato che gli agenti vivono già in una condizione di equilibrio strumentale (se non loro in prima persona, altri per loro con cui condividono le intenzioni, che li hanno sviluppati). L'equilibrio tra gli agenti, nelle capacità culturali e tecniche che legittimano/rendono possibile l'esercizio di libertà, rende possibile il verificarsi di un ambiente _online_ equo e libero. D'altronde mi rendo conto che non siano ragionamenti nuovi, ma già discussi da secoli _offline_; pertanto mediante il rispetto e la comprensione reciproca di tutti gli agenti, costruire/conservare/mantenere un equilibrio dovrebbe essere possibile. Mi ritrovo nuovamente a considerare similarmente ciò che è _online_ da ciò che è _offline_ come realtà/contesti pensati da umani per umani. DB ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐ On Wednesday, August 4th, 2021 at 16:27, Giacomo Tesio <giacomo@tesio.it> wrote:
Ciao Stefano,
On Tue, 3 Aug 2021 09:35:51 +0200 Stefano Quintarelli wrote:
On 03/08/21 09:24, D. Davide Lamanna wrote:
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=15.
come fare a garantire tecnicamente, contemporaneamente, il diritto e
la riserva di legge ?
Per rispondere a questa domanda frequente, è sufficiente rileggere
l'articolo 15:
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.
Il primo comma riconosce due diritti assoluti delle comunicazioni
- libertà - segretezza
Il secondo comma stabilisce che la loro limitazione può avvenire solo: - per atto motivato dall'autorità giudiziaria - con le garanzie stabilite dalla legge
La Legge ordinaria dunque può solo stabilire garanzie che limitino
l'azione, motivata e dunque puntuale, dell'autorità giudiziaria.
Nessun'altro al di fuori dell'autorità giudiziaria può limitarle.
E l'autorità giudiziaria può limitarle SOLO in determinate condizioni.
Dunque le garanzie che la Legge pone a tali limitazioni devono impedire
che chiunque altro possa illecitamente violare la segretezza e la
libertà di ogni forma di comunicazione.
In altri termini, in Italia, la Legge può stabilire garanzie più
stringenti di quelle già fornite dalla tecnologia, ma NON più lasse.
Ora, viviamo un mondo in cui limitare la segretezza delle comunicazioni
dei criminali è tecnicamente impossibile.
Se anche venisse vietato l'uso di software di comunicazione con
cifratura end-to-end, i criminali se li scriverebbero da zero
(e se non son capaci, qualcuno che non fa domande si trova)
Dunque la legge ordinaria non può autorizzare l'utilizzo di strumenti
che permettano tecnicamente all'autorità giudiziaria (o ad altri) di
violare la segretezza delle comunicazioni al di fuori delle condizioni
suddette (atto motivato e puntuale) perché sarebbe: - inefficace: riserverebbe tale segretezza ai criminali più pericolosi - controproducente: il criminale potrebbe spiare il giudice o la vittima - anticostituzionale: installerebbe una infrastruttura in grado di
permettere tecnicamente la sorveglianza di massa, svuotando il diritto
garantito dal primo comma dell'articolo 15 di qualsiasi significato.
La sintesi fra queste due esigenze è un'attività di indagine che si
possa avvalere di strumenti tecnici (come backdoors) ma solo
installandole autonomamente laddove necessarie, un po' come le
microspie di una volta.
In pratica NON potendo usare come strumento di indagine sistemi di
distribuzione (App Store) o esecuzione (Cloud) del software utilizzati
dal resto della popolazione, ma dovendo manomettere i dispositivi
personali dell'indagato uno per uno con altri mezzi.
Per spiare il camorrista sarà necessario installare sul suo specifico
cellulare certificati SSL, app modificate etc, ma senza la
collaborazione di chi quel cellulare lo costruisce o gli fornisce
aggiornamenti.
Giacomo
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