Grazie, Marco, il decreto ministeriale del 2005 parla espressamente di "espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo." Però, da mero ingegnere, mi chiedo: un decreto ministeriale non è una fonte primaria del diritto. Quali sono quindi le base giuridiche di tale "divieto" erga omnes? Quello che si instaura è forse una sorta di rapporto para-contrattuale tra Ministero e chi riceve la riproduzione? Ma se in effetti fosse così, come potrei io, soggetto terzo, essere vincolato da questo "contratto" che non mi riguarda? juan carlos On 22/09/14 10:29, Marco Ciurcina wrote:
In data lunedì 22 settembre 2014 09:42:50, J.C. DE MARTIN ha scritto:
Sei sicuro, Marco? Sono sicuro che, per quanto di mia conoscenza, questo è il modo in cui gli enti preposti, ad oggi, hanno inteso le norme. Sono anche sicuro di non ritenere corretta quell'interpretazione della norma[1]. In ogni caso penso che se un funzionario "illuminato" adottasse politiche di riuso più liberali sarebbe un gran bene e non incorrerebbe in nessuna sanzione. m.c.
[1] Il comma 1 dell’art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione dei beni culturali) del CBC prevede il potere del Ministero, delle Regioni o di altri enti pubblici che abbiano comunque in consegna beni culturali di acconsentire o meno alla riproduzione degli stessi. Il secondo comma del medesimo articolo 107 prevede che “È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale”. Il comma 1 dell’art. 108 del CBC detta i principi in base ai quali deve essere quantificato il canone per la riproduzione dei beni culturali ed i commi 3 e 3- bis del medesimo art. 108 del CBC prevedono delle eccezioni all'obbligo di pagamento del canone. Il primo comma dell’art. 107 relativo alla riproduzione dei beni culturali non rimanda ad un regolamento attuativo (limitandosi a disporre che gli enti che abbiano in consegna beni culturali possano acconsentire alla loro riproduzione, salve le disposizioni in materia di diritto d’autore e quelle di cui al comma 2), mentre il secondo comma del medesimo art. 107 regola la riproduzione “per contatto”, che è di regola “vietata” e “consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale”. Il decreto ministeriale del 20 aprile 2005 “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione dei beni culturali, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, però, non ha solo dato attuazione a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 107 (che fa riferimento alla riproduzione “per contatto”), ma ha più in generale disciplinato la riproduzione tout court dei beni culturali con ciò regolando anche le altre modalità di riproduzione (diverse dalla riproduzione per contatto) di cui al primo comma del medesimo art. 107 (che però non prevede il rinvio ad un decreto attuativo).