Non mi risultano novità, ma mi unisco alla richiesta di aggiornamenti, se esistenti.

Riguardo le interrogazioni parlamentari linkate sotto, sono molto felice che l'On. Danielle Mazzonis affermi che "In Italia, non essendo prevista una disciplina specifica, deve ritenersi lecito e quindi possibile fotografare liberamente tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale". Mi chiedo, tuttavia, se non sia una "norma" sufficiente a stabilire un chiaro divieto la nostra legge sul diritto d'autore... che include le opere architettoniche tra quelle protette, senza specificare che esista un'eccezione che sostanzialmente liberalizza tutte le riproduzioni quando le opere architettoniche sono visibili dalla pubblica via... Tra i "noti principi" che l'On. Mazzonis non richiama, infatti, c'è quello della tassatività delle eccezioni al diritto d'autore, mi pare.
[Chiariamo: io vorrei che ci fosse un "diritto di panorama" in Italia; il problema è che temo non ci sia, malgrado quanto detto dall'On. Mazzonis a nome del governo... qualcuno, per caso, può illuminarci con riferimenti giurisprudenziali che chiariscano se la mia è paranoia o se l'On Mazzonis è troppo ottimista?]

Inoltre, anche nel campo dei beni culturali, l'art. 107 del Dlgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio sembra una norma atta a stabilire un esplicito divieto:
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.
soprattutto, così come interpretata dal Decreto 20 aprile 2005:
Art. 3.
Autorizzazione per la riproduzione
1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali e' autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto [di una lunga serie di criteri analitici]
[...]
Art. 5.
Condizioni
1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione e' depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta.
Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.
2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non puo' essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresi' salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.
3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, e' autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.
4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonche' della tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta altresi' la dicitura che la riproduzione e' avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
5. L'amministrazione che ha in consegna i beni e' esente da ogni responsabilita' per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attivita' di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.
L'unico aspetto "tranquillizzante" è che entrambe le norme di cui sopra parlano di "Istituto che ha in consegna i beni stessi".
Probabilmente, l'interpretazione del governo - che condivido - è dunque che le procedure di autorizzazione di cui parlano le norme si applichino solo a beni "in custodia" nel senso fisico (oggetti dentro i musei e simili) e non in senso lato (le sovrintendenze archeologiche hanno in un certo senso "in custodia" una serie di beni, anche architettonici e visibili dalla pubblica via).

Confermo che questa interpretazione (solo i beni "al chiuso" richiedono un'autorizzazione per essere fotografati) è sposata dai (pochi) funzionari ministeriali con cui ho parlato.

Per evitare equivoci, anche il governo concorda(va, nel rispondere alle interrogazioni citate sotto) sul fatto che le norme relative alle famose "immagini degradate" non abbiano rilevanza nel campo del diritto dei beni culturali ("in custodia" o "in consegna" a determinati "Istituti"): lì la regola è sempre la necessità di autorizzazione, sia preventiva - per effettuare la foto - sia successiva, per qualsiasi riproduzione o nuovo uso della riproduzione fotografica originaria (v. Decreto 20 aprile 2005).

Qualsiasi approfondimento su questi temi, anche per mail privata, sarebbe per me di enorme interesse,

Federico

On 04/06/2011 02:02 PM, David Orban wrote:
Nel gennaio 2007 la Soprintendenza ai beni culturali di Firenze
diffidava Wikipedia dall'utilizzare immagini scattate all'interno dei
musei, o raffigurante opere d'arte se non previa autorizzazione, anche
se di pubblico dominio.

A luglio 2007 Wikipedia inviava una lettera aperta di richiesta di
chiarimenti, a cui sono seguite anche interrogazioni parlamentari.
http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alcuni_Wikipediani/Lettera_aperta_sulle_leggi_sul_copyright

Nel 2008 c'è stata un'iniziativa analoga relativa alla libertà di
panorama, per le immagini riprese in spazi pubblici
http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alcuni_Wikipediani/Libert%C3%A0_di_panorama
a cui il governo ha risposto richiamandosi alla nuova legge sul
copyright del 25 gennaio 2008 che permette l'utilizzo di immagini
"degradate".
http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alcuni_Wikipediani/Libert%C3%A0_di_panorama#La_risposta_del_Governo

Da allora ci sono stati ulteriori chiarimenti?
Ci sono stati precedenti legali che permettessero di capire che cosa
significa in concreto un'immagine degradata?

David Orban
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