Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.soprattutto, così come interpretata dal Decreto 20 aprile 2005:
Art. 3.L'unico aspetto "tranquillizzante" è che entrambe le norme di cui sopra parlano di "Istituto che ha in consegna i beni stessi".
Autorizzazione per la riproduzione
1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni culturali e' autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto [di una lunga serie di criteri analitici]
[...]
Art. 5.
Condizioni
1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni riproduzione e' depositato presso l'amministrazione che ha in consegna il bene, per il preventivo nulla osta.
Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie medesime.
2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film, nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici ed altro) non puo' essere riprodotto o duplicato con qualsiasi strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresi' salvi eventuali diritti e compensi agli autori e ai terzi.
3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato nella domanda, e' autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna il bene.
4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonche' della tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta altresi' la dicitura che la riproduzione e' avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
5. L'amministrazione che ha in consegna i beni e' esente da ogni responsabilita' per danni a persone o cose, provocati o comunque connessi alle attivita' di riproduzione e di diffusione al pubblico degli esemplari riprodotti.
Nel gennaio 2007 la Soprintendenza ai beni culturali di Firenze diffidava Wikipedia dall'utilizzare immagini scattate all'interno dei musei, o raffigurante opere d'arte se non previa autorizzazione, anche se di pubblico dominio. A luglio 2007 Wikipedia inviava una lettera aperta di richiesta di chiarimenti, a cui sono seguite anche interrogazioni parlamentari. http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alcuni_Wikipediani/Lettera_aperta_sulle_leggi_sul_copyright Nel 2008 c'è stata un'iniziativa analoga relativa alla libertà di panorama, per le immagini riprese in spazi pubblici http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alcuni_Wikipediani/Libert%C3%A0_di_panorama a cui il governo ha risposto richiamandosi alla nuova legge sul copyright del 25 gennaio 2008 che permette l'utilizzo di immagini "degradate". http://it.wikipedia.org/wiki/Utente:Alcuni_Wikipediani/Libert%C3%A0_di_panorama#La_risposta_del_Governo Da allora ci sono stati ulteriori chiarimenti? Ci sono stati precedenti legali che permettessero di capire che cosa significa in concreto un'immagine degradata? David Orban skype, twitter, linkedin, sl, etc: davidorban _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa