On Fri, 16 Jul 2010 14:43:23 +0200 Andrea Glorioso <andrea@digitalpolicy.it> wrote:
Una rimozione (o il blocco di connettivita`) in seguito alla segnalazione di un'autorita` giudiziaria o di polizia, o di una parte privata seguendo le procedure del caso, secondo te - e secondo gli altri partecipanti - e` una violazione del principio della "neutralita` della rete"?
Premesso che non conosco a sufficienza il tema della net neutrality, vi segnalo due link. Mi pare comunque che si possa distinguere fra la neutralità diciamo in senso “diretto”, intesa in termini di accessibilità alla rete e non discriminazione nell'erogazione del servizio, ed in senso “indiretto”, ovvero come limite all'applicazione illegittima di procedure legali volte a sanzionare gli illeciti, ove esse comportino l'inibizione all'accesso. In quest'ultimo caso si pone soprattutto un problema di bilanciamento degli interessi e dunque tutta una serie di questioni attinenti la proporzionalità e le modalità operative che già sono emerse ad esempio nel caso Hadopi (cfr. anche art. 1, par. 3 bis., dir. 2002/21/CE, come modificato dall'art. 1, par. 8, lett. g), dir. 2009/140/CE). Per certi versi si potrebbe paragonare la libertà di accesso alla libertà di stampa, suscettibile di essere intesa sia come libertà di espressione (e quindi in senso “diretto”), sia come libertà di stampa quale limite all'adottabilità di provvedimenti che illegittimamente vadano a colpire il materiale edito (es. sequestro e simili). Punto centrale nel secondo caso, anche per la net neutrality, è dunque la legittimità del provvedimento restrittivo e non la possibilità di una restrizione in quanto tale. Anche il concetto di neutralità non mi pare infatti possa essere inteso in senso astratto ed assoluto, ma necessariamente calato nel contesto dei contrapposti interessi giuridicamente rilevanti, ragion per cui non mi pare una violazione della neutralità, bensì un limite dalla stessa, la possibilità di bloccare in modo legittimo e proporzionale l'accesso in caso di illeciti. Cfr. art. 8, par. 4, lett. g), della dir. 2002/21/CE, come modificato dall'art. 1, par. 8, lett. g), dir. 2009/140/CE, ove si prevede: “[Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro: ] "g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta;" http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/... http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/860&format=HTM... Alessandro Mantelero, PhD Confirmed Assistant Professor Production Systems and Business Economics Department Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 10129 Torino - Italy http://staff.polito.it/alessandro.mantelero