Personalmente penso che chi ha inserito la norma in questi termini non si è nemmeno posto il problema del potenziale contrasto costituzionale perchè la norma è assolutamente "secca" nell'escludere l'applicazione del 171 bis

Il giorno 28 marzo 2010 23.43, Francesco Paolo Micozzi <francesco@micozzi.it> ha scritto:
Il 28/03/10 22.58, Marco Scialdone ha scritto:
> Non sono d'accordo francesco. Come giustamente a mio avviso sottolinea la sentenza l'abusività è ben possibile in caso di violazione delle condizioni di licenza.
>
> M.
>

Ho trovato il testo

«Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di
cui all' articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come
sostituito dall' articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove
norme di tutela del diritto d'autore). »

Questa norma viene inserita tra i principi generali. E' ovvio che così
come è posta è incostituzionale. Tuttavia ritengo che sia una norma
"sfuggita" dalle righe dei lavori preparatori. Innanzitutto perché non
mi pare sia stato azzeccato inserirla tra i principi generali, ed in
secondo luogo perché si riferisce ad uno degli eventuali effetti di una
licenza libera (penso alla GNU/GPL).

Ora riesco a porre meglio la mia considerazione:
tenuto conto di una licenza libera, come la GNU/GPL,... quella norma è
assolutamente inutile posto che l'art. 171 bis non si applicherebbe, o
troverebbe applicazione in una serie limitatissima di casi: ossia in
quei casi in cui la CESSIONE di sw libero avvenga ABUSIVAMENTE ed a
scopo di profitto...
saluti
francesco

--
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