Sei sicuro, Marco? L'art. 107 dice che il Ministero, ecc., "possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore", col comma 2 che parla di calchi di sculture. Riformulo, dunque, la domanda: se l'Ente consente alla riproduzione (art. 107) e magari si fa anche pagare un canone (art. 108), in virtù di quale norma tale Ente può restringere (come fanno sul sito Torino 1864) l'utilizzo a valle del "bene" legittimamente riprodotto, se quest'ultimo è nel pubblico dominio? juan carlos On 22/09/14 09:32, Marco Ciurcina wrote:
In data lunedì 22 settembre 2014 09:07:35, J.C. DE MARTIN ha scritto:
L'art. 108 parla unicamente dei canoni. C'è qualche altre articolo (o altra legge) che restringe la libera utilizzabilità (dopo aver pagato gli eventuali canoni) di documenti nel pubblico dominio per quanto riguarda il diritto d'autore (e connessi)? L'art. 107 dello stesso D. Lgs. 42/2004. m.c.