Vi ragguaglio sul caso del Comune di Bolzano e la contestazione subita per aver connesso le proprie sedi con fibra ottica.

Un breve riassunto: 

il Comune di Bolzano ha posato autonomamente lungo le strade comunali alcuni anelli di fibra ottica allo scopo di connettere le proprie sedi. La rete è strettamente privata e ad uso esclusivo dell'Amministrazione e non connette nessun edificio non di proprietà comunale ed è interamente posato su terreno di proprietà comunale.
Il 15 di dicembre si è presentata la polizia di stato - reparto di polizia delle telecomunicazioni, per eseguire un sopralluogo allo scopo di verificare la regolarità della rete privata. Durante il sopralluogo sono stati aperti tutti gli armati contenenti switch e apparati di rete e fatte fotografie.
Al termine del sopralluogo è stato redatto un verbale di accertamento e ci è stato comunicato che ci verrà elevata una sanzione in quanto, secondo l'interpretazione del Ministero, l'uso e la posa della fibra non è libero ma è soggetto ad autorizzazione e al pagamento del relativo "contributo" previsto dalla legge. Il riferimento normativo è il c.d. Codice delle Comunicazioni che in sostanza "liberalizza" (per fortuna !!) l'utilizzo delle reti e regola i vari aspetti.

Il Comune di Bolzano ha sempre ritenuto che l'utilizzo della fibra posata per uso privato fosse libero in quanto rientrante fra i casi previsti dall'art. 99, comma 5 che testualmente dice :

Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché la installazione, per
proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio
fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui,
ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con
altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si
considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso
esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi

I palazzi comunali sono contigui perchè connessi da strade comunali. Il Ministero ci contesta che non ricadiamo in questo caso perchè le strade comunali non sono ad uso esclusivo.


Il classico cavillo che fra l'altro non ha a mio parere nulla a che fare con la ratio della norma.

La cosa ancora più inquietante è che, se interpretata alla lettera, su tali reti non potrebbe nemmeno circolare traffico internet. Infatti la parte "purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico" lo escluderebbe a priori, come d'altronde anche specificato nella documentazione del CNIPA (http://www.cnipa.gov.it/site/_files/N_14_i_Quaderni_cp.pdf). In sostanza se avete due palazzi e li connetete con fibra ottica lungo una strada di vostra proprietà che li collega, su questo tratto non potete far passare traffico internet (ossia i due palazzi devono avere due connessioni internet separate !!) 


Lascio a voi decidere se in questo particolare momento l'interpretazione della norma data dal Ministero ha un senso...ma tant'é...
In aggiunta se saranno applicate le sanzioni l'Amministrazione si vedrà anche costretta a confrontarsi con la Corte dei Conti.

Come sta procedendo:

in questi giorni abbiamo fatto diverse verifiche dalle quali è emerso :