Grazie.
Intendo bene che l'art. 21 diventa
"il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica (quindi questa mail ndr), soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio [...]"? Deve esserci qualcosa che mi sfugge, e prego i civilisti
in ascolto di corregermi, ma questo vuol dire che il documento informatico con firma elettronica semplice -essendo pure sottoscritto- è scrittura privata? con applicazione dell'art. 2702 e pure 1350? Oppure visto che la firma semplice ha solo scopo"identificativo"
e non "dichiarativo" questo problema non si pone?
Grazie
Lorenzo
Cordiali Saluti
Mauro Alovisio
Questa versione è quella buona?
http://www.agendadigitale.eu/upload/images/08_2016/ 160826222928.pdf
Mi pare che le modifiche all'art. 69, comma 1, siano interessanti: il riuso non
sarà consentito esclusivamente alla PA, ma "ad altre pubbliche amministrazioni
o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze".
IMHO, quindi, anche ai soggetti privati.
Se è così, IMHO, il riferimento alla "licenza aperta" cntenuto nella norma è
naturale che vada inteso come riferito alle licenze di software libero (anche
se non sono definite nel cad).
Sarà molto importante il lavoro che farà AgID nel definire i "requisiti minimi
affinché i programmi.. ..siano idonei al riuso.." ai sensi dell'art. 70.
m.c.
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