Grazie.


Intendo bene che l'art. 21 diventa

"il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica (quindi questa mail ndr), soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio [...]"? Deve esserci qualcosa che mi sfugge, e prego i civilisti in ascolto di corregermi, ma questo vuol dire che il documento informatico con firma elettronica semplice -essendo pure sottoscritto- è scrittura privata? con applicazione dell'art. 2702 e pure 1350? Oppure visto che la firma semplice ha solo scopo"identificativo" e non "dichiarativo" questo problema non si pone?


Grazie

Lorenzo




Da: nexa <nexa-bounces@server-nexa.polito.it> per conto di Mauro Alovisio <mauro.alovisio@gmail.com>
Inviato: martedì 13 settembre 2016 20.16
A: nexa
Cc: Ugo Pagallo; Vaciago, Giuseppe; Giorgio Mancosu
Oggetto: Re: [nexa] pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al Codice di Amministrazione Digitale (Cad)
 

Gent.mi/me

 segnalo la pubblicazione oggi in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al Codice di Amministrazione Digitale (CAD) oggetto di precedente consultazione on line al quale hanno preso parte diversi esperti (alcuni di questa lista)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-13&atto.codiceRedazionale=16G00192&elenco30giorni=false

Cordiali Saluti

Mauro Alovisio

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 

Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00192) (GU Serie Generale n.214 del 13-9-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/2016




Il giorno 29 agosto 2016 14:59, Marco Ciurcina <ciurcina@studiolegale.it> ha scritto:
Questa versione è quella buona?
http://www.agendadigitale.eu/upload/images/08_2016/160826222928.pdf

Mi pare che le modifiche all'art. 69, comma 1, siano interessanti: il riuso non
sarà consentito esclusivamente alla PA, ma "ad altre pubbliche amministrazioni
o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze".
IMHO, quindi, anche ai soggetti privati.
Se è così, IMHO, il riferimento alla "licenza aperta" cntenuto nella norma è
naturale che vada inteso come riferito alle licenze di software libero (anche
se non sono definite nel cad).

Sarà molto importante il lavoro che farà AgID nel definire i "requisiti minimi
affinché i programmi.. ..siano idonei al riuso.." ai sensi dell'art. 70.

m.c.
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