Diritto d’autore: Assoprovider-Confcommercio e Altroconsumo chiedono la sostituzione del relatore del provvedimento AGCOM

Dino Bortolotto (Assoprovider-Confcommercio), Marco Pierani (Altroconsumo) e l’avvocato Fulvio Sarzana chiedono all’Agcom di esprimersi sull’opportunità di mantenere Francesco Posteraro come relatore del provvedimento sul diritto d’autore.

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In vista della prossima approvazione del regolamento sul diritto d’autore online, chiusa la consultazione pubblica, proseguono le audizioni delle parti interessate:  oggi è stata la volta delle Associazioni Assoprovider-Confcommercio ed Altroconsumo e dello studio legale Sarzana, che chiedono al Consiglio dell’Autorità di esprimersi sull’opportunità di mantenere Francesco Posteraro come relatore del provvedimento in oggetto.

“Nel corso dell’Audizione le Associazioni, in riferimento a notizie di stampa tratte da interventi pubblici dei Commissari, ed in particolare del Commissario relatore del provvedimento, hanno richiesto agli Uffici competenti informazioni circa i Pareri rilasciati all’Autorità in materia di legittimazione della medesima”, spiegano in una nota le associazioni e lo studio legale Sarzana, ricordando che in una lettera lettera inviata dal Commissario Relatore della proposta a Key4biz, Posteraro ha dichiarato che “le leggi vigenti….legittimano pienamente l’intervento dell’Autorità”.

“Le Associazioni, alla richiesta di ottenere copia dei Pareri, già annunciati dal presidente Angelo Cardani nella  audizione del 17 luglio del 2013 presso la IX Commissione della Camera,  prima quindi che venisse lanciata la Consultazione pubblica,  secondo le quali l’Autorità avrebbe convocato sul punto  dieci eminenti giuristi, sono rimaste esterrefatte nell’apprendere che non vi sarebbe alcun Parere di tal fatta, acquisito agli atti del Procedimento”, proseguono.

Secondo le associazioni e lo studio legale Sarzana, quindi, “La presenza di pareri di soggetti esterni all’Amministrazione, pubblicamente annunciati dal presidente e dal Commissario relatore in più occasioni,  non acquisiti, se confermata, renderebbe il procedimento gravemente inficiato  dalla mancanza di documentazione necessaria alla realizzazione di una piena partecipazione procedimentale, violando i principi di pubblicità e trasparenza dell’attività dell’Amministrazione”.

“La consultazione pubblica infatti ha lo scopo di mettere  a disposizione delle Parti l’intera documentazione su una decisione che, fino al momento di varo del provvedimento definitivo, dovrebbe essere incerta,  in quanto legata anche e soprattutto,   alle risultanze della Consultazione pubblica, a cui l’Autorità si è volontariamente rimessa”, prosegue la nota.

 

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