l blocco dei siti per ragioni di copyright, attraverso gli ISP, anche se adottato in sede giudiziale, vìola la Direttiva 2000/31, sul Commercio Elettronico. ,  e si deve ritenere non conforme alla Costituzione Ellenica ( Art 5° della Costituzione).

 

E’ quanto ha stabilito la Corte distrettuale di Atene nella sentenza 13478/2015.

Alcune Associazioni di tutela del diritto d’autore, che gestiscono i diritti d’autore greci ed i diritti connessi, hanno presentato un’ingiunzione preliminare contro gli Internet Service Provider  Provider (ISP) nel 2014 davanti all’Alta Corte di Atene.

I provider sono stati chiamati a bloccare attraverso i DNS l’accesso ai siti che violerebbero il copyright.

La Corte, nella sentenza 13478/2015, ha  dichiarato  illegittimi questi ordini di blocco, basandosi principalmente  sulla Direttiva 31/2000 sul Commercio Elettronico ( che in Italia è stata recepita con il decreto Legislativo 70 del 2003) .

I punti principali del ragionamento sono i seguenti: la Corte ha ritenuto che vi fosse una violazione dei principi proporzionalità, che impongono ai Giudici di valutare a  prevalenza i diritti costituzionalmente tutelati relativi alla libertà di informazione, la partecipazione alla società dell’informazione, nonché il diritto alla protezione della raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati  personali e la riservatezza della libertà di  comunicazione, rispetto al diritto d’autore.

Segue su http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2015/09/12/il-blocco-dei-siti-per-ragioni-di-copyright-viola-la-direttiva-312000-sul-commercio-elettronico/




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