[Che ne pensate? Io mi ricordo analoghe sentenze in passato ma non mi ricordo la fattispecie. Qualcun* ha altri riferimenti? MT] Giovedì 1 Marzo, 2012 CORRIERE DI BOLOGNA - BOLOGNA La sentenza: «Professionisti liberi di clonare i software» Un professionista o un privato possono usare a casa o nel proprio studio programmi informatici duplicati abusivamente perché la legge punisce chi lo fa «nell'esercizio dell'attività di impresa»: e una «prestazione d'opera intellettuale», nel caso dei professionisti, è qualcosa di diverso da «un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi». Con queste motivazioni, attualissime visto il dibattito che si è aperto attorno alle liberalizzazioni di alcune professioni, il Tribunale di Bologna ha assolto un architetto bolognese, che lavora in uno studio associato di cui è legale rappresentante, dall'accusa di aver violato la legge sul diritto d'autore utilizzando software masterizzati. Un professionista può usare a casa o nel proprio studio programmi informatici duplicati abusivamente perché la legge punisce chi lo fa «nell'esercizio dell'attività di impresa»: e una «prestazione d'opera intellettuale» è qualcosa di diverso da «un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi». Con queste motivazioni, attualissime visto il dibattito che si è aperto attorno alle liberalizzazioni di alcune professioni, il Tribunale di Bologna ha assolto un architetto bolognese, che lavora in uno studio associato di cui è legale rappresentante, dall'accusa di aver violato la legge sul diritto d'autore utilizzando software masterizzati. Nasce da un controllo del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza l'indagine che ha portato a giudizio l'architetto con l'accusa di aver violato l'articolo 171 bis della legge 633/1941, quello che punisce «chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae». Il 9 dicembre 2010, i finanzieri fanno visita allo studio e scoprono che nove programmi sono stati installati abusivamente. Si tratta di due pacchetti Microsoft Office, tre Adobe Acrobat, un Adobe Photoshop e tre Autodesk Autocad. Il loro valore complessivo è di 17.835 euro Iva esclusa. Preso atto del dato oggettivo segnalato dalla Finanza, il pm Morena Plazzi ha chiesto e ottenuto un decreto penale di condanna. Il giudice Andrea Santucci ha condannato l'architetto a una multa da 23.800 (pena sospesa) e questi, assistito dall'avvocato Milli Virgilio, già assessore comunale, ha fatto opposizione. Il giudice Alberto Ziroldi, che si è trovato a riesaminare il caso, ha assolto l'architetto perché il fatto non sussiste ritenendo che «l'abusiva duplicazione dei programmi da parte di un professionista associato fuoriesce dal campo di applicazione della fattispecie incriminatrice». A monte di questa conclusione ci sono alcune importanti considerazioni. Prima: l'attività svolta dall'architetto «è incontrovertibilmente annoverabile fra le prestazioni d'opera intellettuale». Seconda: «È stato escluso che l'abusiva duplicazione di programmi possa considerarsi penalmente rilevante se posta in essere nell'esercizio di attività professionale, anche associata». E ciò sulla base delle «difformità intercorrenti fra lo svolgimento delle professioni intellettuali e l'esercizio dell'attività di impresa», difformità di cui oggi si discute molto alla luce del decreto con cui Mario Monti vuole liberalizzare anche la professione di avvocato: «noi non siamo dei bottegai», protestano gli avvocati. Ebbene, per il giudice Ziroldi, queste differenze «rendono le professioni non riconducibili alle imprese», ciò «anche nell'ipotesi che la professione sia esercitata con l'ausilio di altre persone», come ha stabilito la Cassazione con una sentenza del 28 ottobre 2010. Dunque anche nei casi degli studi associati dove ogni professionista resta un lavoratore autonomo. Messa così, il principio sembra applicabile anche all'uso puramente privato di programmi duplicati. I controlli della Finanza toccano spesso gli studi di architetti e ingegneri perché questi utilizzano i programmi più sofisticati e costosi. «Ma chi fa questi controlli è più realista del re — osserva l'avvocato Virgilio — così ci si muove lontani dall'obiettivo del legislatore, che non era certo quello di colpire i pesci più piccoli». E adesso questa sentenza va nella direzione opposta, «spiegando che la legge deve perseguire chi lucra davvero con questi programmi», dice Virgilio. Qualcuno potrebbe obiettare che anche il risparmio derivante dal mancato pagamento dei diritti è un modo per lucrare. Dipende da come si interpreta l'inciso «al fine di trarne profitto» che compare nell'articolo di legge in questione. Amelia Esposito amelia.esposito@rcs.it