Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Art. 67.
Modalita' di sviluppo ed acquisizione
1.
Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad
appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione
tecnologica, possono selezionare uno o piu' proposte utilizzando il
concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. Le amministrazioni
appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la
progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al
comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo
parere tecnico di congruita' del CNIPA; alla relativa procedura e'
ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il
soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei
relativi requisiti soggettivi.
Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni
1.
Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi
informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a)
sviluppo di programmi informatici per conto e a spese
dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa
amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della
medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante
ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalita' di cui alle
lettere da a) a d).
2.
Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione
dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che
assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che
consentano la rappresentazione dei dati e documenti in piu' formati, di
cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed
eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso
pubblico e documentato esaustivamente.
4.
Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicita' almeno annuale, un
repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche
amministrazioni e delle modalita' di trasferimento dei formati.
Art. 69.
Riuso dei programmi informatici
1.
Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi
applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire
il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle
specifiche di progetto e' previsto ove possibile, che i programmi
appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano
facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche
amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di
programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il
diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della
medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di
acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese
delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate
con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed
organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato
lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni,
servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole
suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei
servizi indicati.
Art. 70.
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
1.
Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e
rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche
amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche
amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che
intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la
possibilita' di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA
ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione.