Bravo Fulvio, bravo Guido e tutti coloro che si sono spesi : onore al merito e alla Vostra tenacia. C. Da: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] Per conto di Fulvio Sarzana Inviato: venerdì 26 settembre 2014 15:35 A: nexa@server-nexa.polito.it Oggetto: [nexa] TAR LAZIO. VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL'ART 2, 21, 2 COMMA , 24 E 25 E 41 DELLA COSTITUZIONE AD OPERA DEL REGOLAMENTO AGCOM SUL DIRITTO D'AUTORE. RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE. Questi gli ultimi passaggi del Dictum del TAR LAZIO. 24 Conclusivamente, il Collegio ritiene necessario sottoporre alla Corte Costituzionale la seguente questione incidentale di legittimità costituzionale, rilevante ai fini della definizione del giudizio a quo, ovvero ai fini della eventuale declaratoria di illegittimità del regolamento dellAGCom impugnato con il ricorso in epigrafe e del suo conseguente annullamento in sede giurisdizionale, volta ad ottenere una pronuncia pregiudiziale circa la possibile illegittimità costituzionale dellart. 5, comma 1, e degli artt. 14, comma 3. 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché del comma 3 dellart. 32 bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo n. 117 dei 2005, come introdotto dallart. 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010, sulla cui base è stata adottata la impugnata Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 recante il Regolamento in materia di tutela del diritto dautore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative e l Allegato A alla predetta Delibera, per la violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione allesercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica, sanciti dagli articoli 2, 21, I comma, 24 e 41 della Costituzione, nonché per la violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nellesercizio della discrezionalità legislativa e per la violazione del principio del giudice naturale, in relazione alla mancata previsione di garanzie e di tutele giurisdizionali per lesercizio della libertà di manifestazione del pensiero sulla rete almeno equivalenti a quelle sancite per la stampa, con la conseguente violazione degli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 5, comma 1, e degli artt. 14, comma 3. 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché del comma 3 dellart. 32 bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo n. 117 dei 2005, come introdotto dallart. 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010. Dichiara altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni in relazione agli articoli 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione. Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina limmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Raffaello Sestini, Presidente FF, Estensore Anna Bottiglieri, Consigliere Roberta Cicchese, Consigliere _____ <http://www.avast.com/> Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus <http://www.avast.com/> .