Buongiorno a tutti, oggi vorrei discutere del principio 10 della Bozza di Dichiarazione dei Diritti di Internet (DDI), il “Diritto all’Oblio”. Vorrei farlo qui prima di sottomettere qualsiasi tipo di contributo alla consultazione. Credo, d'altra parte, che chi ha contribuito al draft sia qui in lista. Dò per scontato che tutti siate familiari con il testo. Vado quindi subito ai punti: (I) l’attuale descrizione del problema di basa su una narrazione parziale (e in parte distorta) rispetto alle tutele originali contenute nella direttiva europea sulla protezione dei dati personali. (ii) l’attuale descrizione parziale si basa su un presupposto debole e confuso che è problematico da accomodare in pratica e problematico da inserire nell’attuale visione della carta come garanzia dei diritti in internet. La chiamerei la tesi dell’informazione negativa. Il mio obbiettivo è suggerire che l’attuale formulazione danneggia la stessa carta europea e perpetua un errore interpretativo, prevenendo la costruzione, nella carta, di un vero punto innovativo in materia di diritti connessi ai dati della persona. (discorso diverso dalla “tutela”). Lo scopo non è quello di ri-editare la scrittura del principio ma di cambiare asset concettuale rispetto al problema.
Inizio con il punto (i)
L’attuale principio 10 è in linea con la lettura common sense del problema del diritto all’oblio. Il cuore del principio è infatti: "Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza.” Questa lettura common sense nasce dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, (caso C-131/12). Il diritto all’oblio discusso nella sentenza, tuttavia, ha delle condizioni legislative prioritarie contenute nello stesso articolo12(b) della Direttiva 95/46/EC e speciale ulteriormente nel documento 2012/0011 (COD) dal titolo “on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)”. Queste condizioni non si riferiscono alla possibilità di cancellare link ma alla possibilità di ogni cittadino europeo di richiedere la cancellazione dei proprio dati personali dai db delle organizzazioni private. Il famoso articolo 17 sul Right to be Forgotten, infatti, specifica: 1. 1) The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data relating to them and the abstention from further dissemination of such data. solo dopo l’articolo passa a descrive il caso in cui i dati vengano resi pubblici: 1. 2) Where the controller referred to in paragraph 1 has made the personal data public, it shall take all reasonable steps, including technical measures, in relation to data for the publication of which the controller is responsible, to inform third parties which are processing such data, that a data subject requests them to erase any links to, or copy or replication of that personal data. Where the controller has authorised a third party publication of personal data, the controller shall be considered responsible for that publication. 2. Il problema del right to be forgotten, quindi, non è in primi istanza un problema di rimozione di link, ma del diritto di ogni cittadini europeo di *disporre dei propri dati personali*. La priorità logica di (1) su (2) viene anche resa esplicita nel memorandum iniziale, dove si legge: 3. “Article 17 provides the data subject's right to be forgotten and to erasure. It further elaborates and specifies the right of erasure provided for in Article 12(b) of Directive 95/46/EC and provides the conditions of the right to be forgotten, including the obligation of the controller which has made the personal data public to inform third parties on the data subject's request to erase any links to, or copy or replication of that personal data. It also integrates the right to have the processing restricted in certain cases, avoiding the ambiguous terminology “blocking”. “ L’attuale principio 10, di conseguenza, si basa su una narrazione parziale rispetto alle tutele originali contenute nella direttiva europea sulla protezione dei dati personali (la spiegazione della “narrazione distorta” segue in nota).
Passiamo al punto (ii)
Il diritto all’oblio presuppone che ci sia qualcosa come un’informazione che abbia un effetto negativo. Se esiste qualcosa del genere è dunque compito della società censurare la sua pubblicità su internet proprio per l’effetto che può avere. Per quanto ne sia a conoscenza questo tipo di tesi viene discussa da Andy Müller-Maguhn e Jacob Appelbaum ed è riportata all’interno di “Cypherpunks - freedom and the future of the Internet”. Cerco di rappresentare al meglio l’argomento. Se esiste qualcosa come un’informazione negativa allora la sua rimozione consiste in un servizio che la società fa a se stessa. Supponiamo che l’informazione negativa consista in contenuti pedopornografici (collegati a storie personali o no). Tuttavia attraverso la pubblicazione di una storia di questo tipo noi veniamo a conoscenza di un problema dal quale noi, come società, siamo affetti. La pubblicazione di questa informazione offre evidenze empiriche di un problema, senza le quali il problema o perde di credibilità o non viene affrontato. Attraverso questa informazione si può imparare chi sta alimentando il problema, chi lo sta soffrendo. Se questa informazione aumenta la nostra comprensione della società in cui viviamo, dunque, allora tale informazione offre un servizio. Se tale informazione offre un servizio, la sua rimozione è un disservizio. Vogli cercare ora di chiarire perché il principio 10 è problematico da inserire nell’attuale visione della carta come garanzia dei diritti in internet. L'argomento Appelbaum-Maguhn si basa su delle premesse verso le quali, personalmente, simpatizzo e che ritengo buone ragioni per evitare eliminare il principio 10: 1. La cancellazione è un semplice travestimento di un problema, proprio perché attraverso internet la società manifesta un problema di cui, in certi casi velatamente in altri esplicitamente, soffre. Attraverso internet noi possiamo imparare molto di cosa siamo come società nel suo complesso. 2. La cancellazione delle informazioni crea un mondo in cui esistono informazioni che si possono eliminare ed altre che non si possono eliminare. In tal modo creiamo necessariamente un corpus amministrativo di censura delle informazioni. E per quanto non ami gli argomenti slippery slope, questo scivolo sembra supportato da evidenze interessanti. La più forte, mi sembra, è che questo apparato amministrativo, come tutti, è a sua volta soggetto al potere politico ed economico. Ed abbiamo giù esempi di come questi due poteri siano stati strumentali alla cancellazione, molto discussa, delle informazioni pubbliche riguardanti i legami di corruzione tra Nadhmi Auchi e Tony Rezzo. 3. La protezione dell’integrità della nostra storia è più importante di ciò che attualmente capita nel nostro mondo. Perché se sul secondo punto ci si può lavorare, sul primo no. Una volta eliminate le informazioni che ci permettono di comprendere cosa avviene, siamo destinati a vivere un eterno presente. La memoria, in questo modo, diventa un ulteriore elemento di potere di coloro che la gestiranno su coloro i quali non ne avranno più accesso.
Conclusione
Mi sembra che in base a (i) e (ii) sarebbe molto più interessante, sempre considerando la bozza come un contributo nazionale ad un problema internazionale, eliminare la questione del diritto all’oblio e lavorare, invece, verso un diritto a disporre dei propri dati personali. Questo, a mio parere, sarebbe un contributo innovativo al dibattito, che potrebbe supportare anche molte questioni legate al mondo dei diritti civili digitali insieme, e non in contrapposizione, allo sviluppo dell’economia digitale. Un abbraccio Andrea ———————————————————————————— Nota al punto (i) Cerco ora di spiegare perché la lettura, oltre che parziale, mi sembra distorta. Essendo questa un’ipotesi, più che una prova, riservo il beneficio del dubbio su questa lettura che offro della narrazione del diritto all’oblio, per come la stiamo subendo. Le organizzazione post-governative (PGO) traggono il loro potere economico e politico dalla gestione delle informazioni personali dei cittadini, ma a tale beneficio corrisponde altrettanta responsabilità di proteggerle in modo adeguato. Il diritto alla privacy di ogni cittadino deve essere garantito dalle autorità nazionali di protezione dei dati, alle cui norme queste organizzazioni devono conformarsi. Questa narrazione, che guida il dibattito sul diritto all’oblio, distorce la discussione nascondendo una lotta di potere che nulla ha a che fare con la tutela della libertà personale. Il diritto all’oblio, per come attualmente configurato, non ha come obbiettivo la tutela della privacy dei cittadini, ma la tutela del potere politico. Questo tipo di lettura polemica è sulla scia delle ultime considerazioni di Assange riportate su “Wikileaks” (ma che vanno completate con le analisi dei suoi presupposti teorici contenuti in “Cyperpunks”). La lettura di Assange è stata criticata sulla base di un’approccio estremista al problema di cos’è Google. Alcune di queste belle analisi sono state fatte da Fabio Chiusi e Carola Frediani. Tuttavia entrambe mi sembrano che traggano il loro risultato senza separare le idee di Assange su cos’è internet da quelle su cosa sta facendo Google. Mentre le prime sono a buone ragioni idee estremiste, le seconde suggeriscono solamente la trasformazione di un’azienda in una PGO. Le prime sono idee estremiste perché la struttura di internet che suggerisce Assange, essendo meno accessibile di quella attuale, andrebbe proprio a prevenire lo scopo di emancipazione sociale che lui vorrebbe che internet avesse (per la precisione non sarebbe da definire estremismo, perché la concezione filosofica di internet avanzata da Assange, come esplicitamente ammette, è di stampo platonico. E questo ha un profondo impatto sulla sua idee di legame tra internet e società) Le seconde idee, invece, sono un’analisi accurata del tentativo di Google di proporsi come think-tank di una politica esterna USA basata sulla gestione delle tecnologie attuali. E’ infatti curioso che Google abbia subito preso in carico il problema del diritto all’oblio, organizzando dibattiti nelle maggiori città europee. In questi dibattiti però Google, nella figura di Eric Schmidt, è sempre intervenuta con un secco “siamo qui per ascoltare”. Quello che google sta facendo (ma ripeto è solo un’ipotesi senza evidenze) è sfruttare l’onda di miscomprensione del problema per rafforzare la narrazione che l’articolo 17, così com’è, va riscritto. Questo, di per sé, è una mossa innocua. Non però se non ci si accorge che lo stesso articolo contiene disposizioni in materia di regolamentazione del possesso dei propri dati personali rispetto alle corporation. Se Google riuscisse a sfruttare l’attrito politico tra la corte di giustizia e la commissione europea, sull’onda della sua narrazione del diritto all’oblio solo come “rimozione link”, allora potrebbe far si che anche il comma 1 possa decadere insieme al comma 2. E si dovrebbe ricominciare da capo nel percorso di garanzia del possesso dei propri dati personali da parte dei cittadini. Questo, più che un problema che riguarda una compagnia privata come Google, mi sembra un asset politico che travalica i confini degli interessi economici. ———————————————————————————— -- <http://about.me/Raimondiand>