Oct. 8, 2018
4:36 p.m.
In data lunedì 8 ottobre 2018 17:11:54 CEST, Andrea Glorioso ha scritto: > L'articolo 1(3) della GDPR (Oggetto e finalità) recita "*La libera > circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né > vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con > riguardo al trattamento dei dati personali*"; ovviamente, nella misura in > cui gli Stati Membri applichino correttamente tutte le misure previste > dalla GDPR medesima! L'articolo 1(3) del GDPR non impedisce: - norme che limitino o vietino la circolazione dei dati personali nell'Unione per motivi diversi da quelli attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, - accordi contrattuali o atti unilaterali che prevedono l'obbligo di tenere i dati personali nel territorio di un paese (o diversi paesi, escludendone altri). m.c.