Cara Silvia,
Non credo che abuseremo
della lista se approfondiamo il punto molto interessante da te sollevato.
Il riferimento a “uso
personale” o “puramente personale” era presente nei draft
dell’art. 5(2)(b) della Direttiva, ma poi nel testo finale il legislatore
ha optato per il testo attuale, che infatti parla di “riproduzioni (...) effettuate
da una persona fisica per uso privato”. Sono d’accordo con te che
la differenza tra “privato” e “personale” e’
rilevante, e infatti si pone il dubbio che la legge italiana sia in contrasto
con la direttiva. Non mi pare pero’ che lo stesso problema si ponga per
la legge spagnola. L’esclusione di copie oggetto di “utilizzazione
collettiva” mi sembra serva solo a ribadire il significato di “privato”
in quanto opposto a “pubblico”, non a restringerlo escludendo usi
diversi da quello esclusivamente personale. In ogni caso, la formulazione
lascia un certo margine d’interpretazione, di cui il nostro simpatico
giudice ha saputo approfittare...
Quanto alla legge
italiana, non sono sicuro che il 71-sexties sia stato modificato (in quel punto
preciso) con il recepimento della direttiva. E’ probabile che fosse gia’
cosi’ prima.
Un caro saluto
Maurizio
____________________
Dr. Maurizio Borghi
Convenor PG Certificate in Intellectual Property
Uxbridge, Middlesex
UB8 3PH
Tel. +44 (0)1895
267491
Fax +44 (0)1895
810476
From:
Sent: 18 March 2010 10:52
To: Maurizio Borghi (Staff)
Cc:
Subject: RE: [nexa] sentenza
spagnola su peer-to-peer
Caro Maurizio,
grazie a te, e certamente le tue "contraddizioni" mi hanno allietata!
:-)
Vorrei solo, sperando di non appesantire troppo la lista, aggiungere alcune
considerazioni.
Il problema, a mio parere, è nella distinzione fra "privato" e
"personale". Copia privata significa che l'utilizzo della copia deve
avvenire con modalità private (ovvero non pubbliche), e la differenza fra
"privato" e "pubblico" ci viene data (in Italia) dall'art.
15 l.d.a.
Uso personale è invece un concetto più restrittivo, che riguarda il singolo
soggetto, e non, ad esempio, i suoi amici o la sua famiglia (parliamo
ovviamente di pura teoria...anche se qui, talvolta, intervengono le malefiche
TPM... ma non divaghiamo!!). Il fatto che il 71-sexies sottolinei che la
riproduzione è sia "privata" che "per uso esclusivamente
personale" mi pare volto proprio a restringere l'applicazione
dell'eccezione.
L'art. 31 della legge spagnola, sia pure con un wording a contrario, parrebbe
riprendere lo schema italiano: la copia lecita è quella che,
contemporaneamente, non è oggetto di una "utilización colectiva", e
viene fatta da un soggetto determinato "para su uso privado".
Mi sembra non trascurabile che il testo dell'art. 5, co. 2, lett. b) della
direttiva 29/2001, che fa riferimento alla copia privata, non parli di
"uso personale", ma solo di "uso privato". Considerando che
normalmente il recepimento di una direttiva consiste nella sua mera traduzione,
è abbastanza significativo (o potrebbe essere visto come significativo) che
proprio su questo punto sia la legge italiana che quella spagnola facciano un
passo in più e affianchino nella medesima disposizione due concetti che, se non
si vogliono vedere come meri sinonimi (e, quindi, se non si vuole pensare che
sia l'Italia che la Spagna siano state inutilmente ridondanti sul punto - il
che è anche possibile!), stanno probabilmente ad indicare cose diverse.
Grazie, un caro saluto.
Silvia
At 19.26 17/03/2010, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
Cara
Grazie
per aver rilanciato la discussione su questo punto interessante. Rispondo
fra le righe
-----Original
Message-----
From:
Sent:
17 March 2010 17:03
To:
Cc:
Maurizio Borghi (Staff);
Subject:
Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
Cari
tutti,
sto
seguendo l'interessante discussione sulla sentenza spagnola e mi è
venuta
la curiosità di controllare cosa effettivamente dica il secondo
comma
dell'art. 31 citato dal giudice (per comodità riporto un link alla
Ley
de propiedad intelectual:
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html).
Mi
pare che un aspetto che è stato tralasciato nella sentenza sia che in
Spagna,
esattamente come in Italia, l'eccezione della copia per uso
personale
vale "cuando se lleve a cabo por una persona física para su
uso
privado", al di là dell'accesso più o meno legale, che rappresenta
un
altro problema ancora.
·
Su questo non ci sono dubbi. La copia dev'essere fatta da
una persona fisica per uso privato.
Certo,
in Italia il 71-sexies l.d.a. precisa espressamente che la copia
non
può essere effettuata da terzi, ma credo che il fatto che la legge
spagnola
parli di una persona fisica per il *suo* uso privato non lasci
molto
spazio all'immaginazione (si noti anche che, di seguito,
l'articolo
31.2 pone come condizione anche che "la copia obtenida no sea
objeto
de una utilización colectiva", oltre che, ovviamente,
"lucrativa").
·
Sono due questioni diverse. Il limite per cui la copia non puo' essere
effettuata da terzi (che esiste in pochi paesi tra cui l'Italia) significa che
la copia deve essere fatta dalla stessa persona fisica che ne fruisce. Invece,
“uso privato” (o anche “suo uso privato”) significa che
l’uso deve restare nella sfera privata della persona fisica. Rientrano
nella sfera privata anche atti come prestare la copia a un amico, vedere
la
copia privata di un video in famiglia ecc. Quando invece l’uso e’
“collettivo” (i.e. pubblico), allora l’eccezione non vale
piu’.
In
questo senso ed in questo contesto mi sembrerebbe perciò venir meno
anche
la distinzione fra legalità dell'accesso e della fonte, nel senso
che
se solo la prima persona può legalmente ottenere una copia
dell'opera
protetta per il suo uso personale, qualsiasi copia ulteriore
si
pone fuori dall'eccezione, poichè il trasferimento a terzi, a
qualsiasi
titolo, esula dall'uso personale... è l'accesso stesso quindi,
IMHO,
ad essere "non consentito" al terzo, mentre la fonte, al
contrario,
è perfettamente "legale", poichè l'eccezione riguarda la
prima
copia dell'opera protetta, e non le copie "di secondo grado".
·
No, perche’ non e’ vero che “il trasferimento a terzi a
qualsiasi titolo esula dall’uso personale” – come dimostra
l’esempio della copia prestata a un amico (modo perfettamente lecito di
avere accesso all’opera, non e’ vero?). Esula dall’uso
personale la distribuzione al pubblico.
Ovviamente
sarò ben lieta di essere contraddetta, anche perchè, in ogni
caso,
questo giudice mi fa una gran simpatia... :-)
·
Allora spero che le mie “contraddizioni”
ti abbiano allietato!
Un
caro saluto,
Silvia
>
si e' vero, la legalita' dell'accesso e non della fonte e' un punto
>
molto interessante, cui non avevo dato adeguata attenzione!
>
>
thomas
>
>
On 03/17/2010 03:24 AM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>
>>
Caro Thomas,
>>
E' probabile che la sentenza non resistera' in appello, e hai senz'altro
ragione a sottolineare che il ragionamento sul diritto di comunicazione al
pubblico e' superficiale (anche se non e' che, di solito, i ragionamenti
contrari trasudino "profondita'" nelle sentenze... vedremo i giudici
d'appello come se la caveranno!). Secondo me la parte piu' apprezzabile della
sentenza e' dove sostiene che l'eccezione per copia privata si applica anche
quando l'originale e' un "falso". Questo principio sacrosanto e'
finito sotto attacco in molti paesi, ed e' positivo che almeno una corte lo
abbia ribadito "apertis verbis".
>>
Un caro saluto a tutti
>>
Maurizio
>>
>>
____________________
>>
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>>
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>>
>>
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>>
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>>
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>>
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>>
From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [ mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it]
On Behalf Of
>>
Sent: 16 March 2010 17:36
>>
To:
>>
Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>
>>
On 03/16/2010 12:58 PM, Maurizio Borghi (Staff) wrote:
>>
>>>
2. Lo scambio di file non e' violazione
>>>
>>
perfetto, ma quanti giudici illuminati (soprattutto non di un juzgado
>>
mercantil) ci siano che possano sostenere questo secondo punto?
>>
>>
th
>>
>>
>>
>>
>>
>>>
Un caro saluto
>>>
>>>
Maurizio
>>>
>>>
>>>
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>>>
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>>>
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From: nexa-bounces@server-nexa.polito.it [
mailto:nexa-bounces@server-nexa.polito.it] On Behalf Of
>>>
Sent: 16 March 2010 16:21
>>>
To:
>>>
Subject: Re: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>>
>>>
sara' interessante l'appello...
>>>
>>>
in realta' comunque, piu' che sul p2p la sentenza riguarda l'hosting di
>>>
links a retip2p e tracker, il sito in questione non ospitava alcun
>>>
materiale, ne pubblicita' e questo e' il motivo esso e' stato assolto...
>>>
>>>
>>>
On 03/16/2010 10:59 AM, Oreste Pollicino wrote:
>>>
>>>>
molto interessante, grazie molte
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
op
>>>>
----- Messaggio originale -----
>>>>
Da: "lilla montagnani" <lilla.montagnani@unibocconi.it>
>>>>
A:
>>>>
Cc: "juancarlos" <juancarlos.demartin@polito.it>
>>>>
Inviato: Martedì, 16 marzo 2010 12:28:49 GMT +01:00
Amsterdam/Berlino/Berna/Roma/Stoccolma/Vienna
>>>>
Oggetto: [nexa] sentenza spagnola su peer-to-peer
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
Ciao a tutti,
>>>>
>>>>
>>>>
segnalo questa sentenza spagnola, se ancora non fosse passata la notizia in
lista. Ancora non l'ho letta ma credo sia interessante.
>>>>
>>>>
>>>>
"Spagna, storica sentenza: siti peer to peer non violano diritto
d'autore"
>>>>
http://www.corriere.it/cronache/10_marzo_15/peer-to-peer-sentenza-spagnola_4e060adc-304a-11df-9bdf-00144f02aabe.shtml
>>>>
>>>>
>>>>
la stessa notizia anche qui:
>>>>
http://www.mtvnews.it/2-news/cronaca/spagna-i-siti-peer-to-peer-non-violano-il-diritto-dautore/
>>>>
dove in fondo alla pagina c'è il link alla sentenza in spagnolo: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/03/13/sentenciaelrincondejesus.pdf
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
lillà montagnani
>>>>
>>>>
>>>>
--
>>>>
Università Bocconi
>>>>
Department of Law
>>>>
via Roentgen 1
>>>>
20136 Milano
>>>>
+39 02 58365128
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ssrn: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=477070
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